ORDINANZA N. 381
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Manzo Antonio, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271): a) in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della stampa); b) in quanto la soppressione dell'udienza preliminare, conseguente all'obbligatorietà del giudizio direttissimo per i predetti reati, comporterebbe per chi sia chiamato a risponderne un trattamento ingiustificatamente differenziato ed una compressione del diritto di difesa;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 febbraio 1991 - norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.