SENTENZA N. 380
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Zust- Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a. Zust-Ambrosetti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno 1989, confermativa della sentenza del Pretore con cui era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla detta società contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di contingenza in relazione agli scatti maturati dopo il 1° febbraio 1977, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e con comminatoria di nullità delle clausole contrattuali contrarie, la computabilità dell'indennità di contingenza sulle mensilità aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
2. - Si è costituita la resistente rilevando che questa Corte, con sentenza n. 124 del 1991, ha già dichiarato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della prima delle norme impugnate. Atteso che l'altra norma, cioè l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, è una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stipulate in deroga ai massimi legali imperativamente stabiliti dal decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel senso che "o l'art. 4 è già caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovrà ritenersi superflua, oppure tale norma dovrà essere fatta cadere anche formalmente".
Considerato in diritto
1. - Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4, secondo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti di tempo e con comminatoria di nullità delle clausole difformi di regolamento o di contratto, la computabilità degli incrementi dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977 nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria.
2. - In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 12 del 1977, la questione è manifestamente inammissibile perché tale disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991.
3. - Conseguentemente la questione deve essere dichiarata inammissibile anche in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene non investito dal dispositivo della citata sentenza, perché questa norma, non essendo suscettibile di applicazione autonoma, non può formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimità costituzionale. Si tratta, infatti, di norma secondaria o strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullità) delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con le norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa è applicabile solo congiuntamente a tali norme, e quindi diventa inapplicabile nella misura in cui venga meno, in forza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'efficacia delle norme primarie.
Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilità di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarità e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice del merito. In questo senso la questione relativa all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 è assorbita dalla questione, già risolta, relativa all'art. 2, primo comma.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.