Sentenza n. 358 del 1991

 

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SENTENZA N. 358

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Pancher Ruggero e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Zambelli Arduino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Zambelli Arduino e dell'I.N.A.I.L., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 1990, nel corso di un giudizio in cui un lavoratore, infortunatosi nel 1977 con postumi invalidanti, aveva richiesto, con ricorso depositato soltanto il 6 aprile 1990, la rendita per invalidità, il Pretore di Trento - dinanzi al quale l'I.N.A.I.L. aveva eccepito la decadenza per essere spirato il termine decennale di cui all'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, di quella norma, nella parte in cui, fissando il predetto termine, non consentirebbe al lavoratore, dichiarato guarito a seguito dell'infortunio, ovvero che abbia riportato postumi invalidanti al di sotto della soglia minima d'indennizzabilità, di richiedere la liquidazione della rendita allorché le sue condizioni dovessero solo successivamente aggravarsi al punto da raggiungere l'indennizzabilità.

A parere del giudice a quo la norma impugnata, fondandosi sulla presunzione assoluta che i postumi di un infortunio siano ormai, dopo un decennio, cristallizzati, verrebbe a collidere con i più recenti orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 179 del 1988, in tema di eziologia delle malattie professionali.

Se infatti l'assicurato può provare l'insorgenza di queste ultime anche dopo il termine tabellato, non essendo preclusivo in tal senso il lasso di tempo intercorso dalla cessazione della lavorazione morbigena, così dovrebbe essergli parimenti consentita la prova che i postumi dell'infortunio hanno raggiunto la soglia di indennizzabilità anche dopo la scadenza del termine decennale.

Del resto, conclude il Pretore, dalla data del verificarsi dell'inabilità indennizzabile decorrerebbe pur sempre il termine prescrizionale per conseguire la prestazione di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R. (così come modificato a seguito della sentenza di questa Corte n. 116 del 1969).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 32 del 1977 - che aveva sottolineato la discrezionalità del legislatore - e rilevando altresì come la norma sia posta anche in favore dell'assicurato, non essendo all'I.N.A.I.L. consentita la revisione della rendita oltre il decennio. Inoltre ci si troverebbe in presenza non già di una soppressione del diritto alla prestazione, bensì di una sua limitazione, del tutto ragionevole in quanto fondata sull'esperienza medica.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L. che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per non aver il giudice a quo accertato, tramite consulenza tecnica d'ufficio, quando i postumi avevano superato il minimo indennizzabile. Nel merito la parte privata ha concluso per l'infondatezza, rilevando in primo luogo come il problema dell'eziologia della malattia professionale sia estraneo al caso di specie, ove non si contesta la natura professionale dell'infortunio. Né, per tale ultimo evento, concentrato nel tempo, potrebbe farsi applicazione dei meccanismi causali, viceversa diluiti nel tempo, propri' della malattia.

4. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza pretorile - che aveva rigettato la domanda di revisione della rendita I.N.A.I.L. in quanto proposta ad oltre dieci anni dalla costituzione della stessa - il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, dello stesso d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non consente che gli aggravamenti della inabilità avvenuti ad oltre dieci anni dalla costituzione della rendita I.N.A.I.L. possano essere presi in considerazione ai fini della revisione della rendita stessa.

Rileva il giudice a quo come la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma impugnata preclude la revisione della rendita allorché gli aggravamenti dei postumi d'infortunio si siano verificati ad oltre un decennio dalla costituzione della stessa, si ponga in sostanziale contrasto con l'art. 38 della Costituzione. Il principio della stabilizzazione dei postumi si tradurrebbe cioè nella sostanziale privazione del diritto ai mezzi di sussistenza.

5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla necessità che sia comunque fissato un momento di certezza dei rapporti giuridici, in coerenza, del resto, con le acquisizioni sanitarie e statistiche in tema di stabilizzazione dei postumi.

6. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L., che ha parimenti concluso per l'infondatezza sulla base della razionalità del termine posto all'operatività dell'istituto della rendita.

7. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa dell'I.N.A.I.L. ha depositato due memorie di analogo contenuto nel merito.

Con specifico riferimento alla questione sollevata dal Pretore di Trento (R.O. n. 19 del 1991), se ne eccepisce la inammissibilità, in quanto la domanda giudiziale concerneva un caso di superamento della soglia d'invalidità indennizzabile verificatosi entro il decennio dall'infortunio ed era stata proposta con ricorso depositato prima dello scadere del termine prescrizionale di tre anni e 210 giorni (decorrente dalla scadenza del decennio). Secondo la parte privata, il giudice a quo avrebbe quindi ben potuto prendere in esame la richiesta.

Quanto al sistema delineato dalla norma impugnata, che esclude l'indennizzabilità e la revisione della rendita quando i postumi invalidanti, ovvero le variazioni della percentuale d'invalidità, si siano prodotti a più di un decennio dall'infortunio, l'I.N.A.I.L. ne riafferma la legittimità anzitutto in base ad esigenze di certezza (che evitano un continuo contenzioso amministrativo).

In secondo luogo si sottolinea in memoria come la tematica del decennio protetto riguardi un problema medico-statistico (per l'improbabilità che menomazioni invalidanti possano insorgere o che i postumi possano aggravarsi ad oltre dieci anni dall'evento). Natura del tutto diversa avrebbe il termine tabellare di cui alla sentenza di questa Corte n. 179 del 1988 che, facendo riferimento al rapporto eziologico tra lavoro e malattia, consente all'assicurato di provare anche oltre quel termine tale nesso causale. Impropriamente quindi i giudici a quibus si sarebbero richiamati a tale decisione censurando una norma la quale si limita a stabilire che i postumi indennizzabili non possano essere presi in considerazione oltre un certo termine, sulla base dell'id quod plerumque accidit (come già argomentato in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale).

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Trento, con ordinanza del 5 ottobre 1990 (R.O. n. 19 del 1991), solleva, con riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di dieci anni entro il quale l'assicurato può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere stato dichiarato guarito senza postumi di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, le sue condizioni dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio in misura da raggiungere l'indennizzabilità.

1.1 - La questione è inammissibile.

Come si evince dalla narrativa del fatto, l'aggravamento dei postumi da infortunio, verificatosi il 2 aprile 1977, sarebbe stato accertato in data 25 maggio 1982 e dunque entro il decennio richiesto dalla norma impugnata. La proposizione della domanda giudiziale oltre il decennio, entro il quale è sorto il diritto alla indennizzabilità in rendita dei postumi da infortunio, non va rigettata purché, come nel caso in giudizio, effettuata entro il termine prescrizionale ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Non avendo influenza ai fini del decidere, la censura rivolta dal giudice a quo al disposto dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve pertanto ritenersi estranea al caso di specie, dato ch'esso rientra (e trova tutela) nella tipizzazione normativa.

2. - Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 21 novembre 1990 (R.O. n. 82 del 1991), solleva, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, perché nella interpretazione del diritto vivente impedisce, trascorso il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita, ogni ulteriore revisione, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza, venendo il lavoratore - aggravato nei postumi ultradecennali da infortunio - ad essere privato di mezzi adeguati alla sua sopravvivenza.

2.1 - La questione è infondata.

Questa Corte ha già verificato la compatibilità dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, con l'art. 38 della Costituzione, stabilendo: non è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita; né è reso impossibile o difficoltoso l'esercizio di codesto diritto. C'è solo la previsione, ai fini dell'acquisto di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato, di rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità raggiunge il più alto livello/ (sentenza n. 80 del 1971).

Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte esprime l'avviso che l'azione ex art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 può essere esercitata entro i tre anni a partire dalla data in cui (entro dieci anni dalla manifestazione della malattia) si produce l'aggravamento da cui deriva il diritto alla revisione della rendita.

2.2 - Le decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 116 del 1969, n. 179 del 1988 e n. 206 del 1988), richiamate ad argomento dell'ordinanza di rimessione, non sono pertinenti, perché riguardano la disciplina delle tecnopatie e non degli infortuni, nella quale si introduce accanto al sistema tabellare la tutela anche di malattie diverse da quelle ivi prevedute e per le quali l'evoluzione della diagnostica della medicina del lavoro permette di provare la causa di lavoro.

Tra aggravamento dei postumi da infortunio e aggravamento delle malattie professionali il discrimine è rappresentato dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu dell'infortunio e per la incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale che può manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico che è l'esame autoptico (cfr. sentenza n. 544 del 1990).

Il legislatore ha infatti stabilito due diversi limiti temporali, di dieci anni per gli infortuni e di quindici per le malattie professionali tenendo conto della natura normalmente palese della patologia infortunistica e non infrequentemente subdola delle tecnopatie. In argomento questa Corte può ancora ribadire che "finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'id quod plerumque accidit in materia di invalidità da infortunio e da malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei principi' di ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione" (sentenza n. 228 del 1987).

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi.

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

2. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.