Sentenza n. 342 del 1991

 

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SENTENZA N. 342

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), e successive modifiche promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Trento sull'istanza proposta da Moser Ivano iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 30 gennaio 1991, il magistrato di sorveglianza di Trento ha denunciato - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte in cui detta norma (nel testo modificato dall'art. 19 l. 1986 n. 663) - subordinando il beneficio della remissione del debito per spese di giustizia (oltreché alle attuali disagiate condizioni economiche dell'istante) alla "regolare condotta" tenuta nel corso della esecuzione della pena - ne rende, in concreto, impossibile la concessione ai condannati nei cui confronti la seconda condizione non sia valutabile per non avere essi scontato alcun periodo di carcerazione.

Premesso che tale situazione si era verificata nella specie nei riguardi del richiedente Ivano Moser (il quale aveva fruito della sospensione condizionale di una pena detentiva inflittagli dal Tribunale di Trento), dal che appunto la rilevanza della sollevata questione, ha argomentato il giudice a quo, in punto di non manifesta infondatezza della questione medesima, che proprio i soggetti (presumibilmente) più meritevoli - i quali per la non gravità del reato commesso, per la minore loro pericolosità sociale o per altra qualsivoglia ragione, non abbiano sofferto un periodo di carcerazione (né a titolo cautelare né di espiazione di pena) - sembrerebbero ingiustamente ed irragionevolmente discriminati dalla disposizione impugnata, rimanendo inderogabilmente costretti a pagare somme (come nella specie) anche ingenti, pur in presenza di precarie condizioni economiche e di una onesta condotta di vita, in contrasto con la finalità di reinserimento sociale che l'istituto della remissione delle obbligazioni civili per spese di giustizia è deputato viceversa ad agevolare.

Nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - È stata sollevata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - questione di costituzionalità dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui - subordinando il beneficio della remissione del debito per spese di giustizia (oltreché alle attuali disagiate condizioni economiche del condannato) alla "regolare condotta" tenuta nel corso dell'esecuzione della pena - ne rende, in concreto, impossibile la concessione ai condannati nei cui confronti la seconda condizione non è (come nella specie) valutabile, per non avere essi scontato alcun periodo di carcerazione, né a titolo cautelare, né di espiazione della pena.

2. - Va premesso che la norma all'evidenza persegue un duplice obiettivo, insito nell'essere il beneficio della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere condizionato alla ricorrenza del duplice presupposto della "regolare condotta" tenuta dal condannato, e delle sue "disagiate condizioni economiche". È infatti identificabile innanzi tutto una finalità premiale per la "regolare condotta" dal condannato, indice di ravvedimento e di avvenuto recupero. Concorre poi con essa una finalità di agevolazione del reinserimento sociale realizzata con la rimozione della difficoltà di ordine economico in cui altrimenti verrebbe a trovarsi il condannato in ragione delle sue "disagiate condizioni economiche".

3. - Questi essendo presupposti e finalità del beneficio, consegue che, secondo la piana esegesi della norma, (condivisa da dottrina e giurisprudenza), non può risultare verificata una delle due condizioni del beneficio nel caso in cui il condannato non abbia sofferto alcun periodo di carcerazione preventiva, né debba scontarne per aver ottenuto la sospensione condizionale della pena o per altra qualsivoglia ragione.

Non di meno però anche per costui, ove versi in disagiate condizioni economiche, si pone - non diversamente che per il condannato che abbia subito un periodo di carcerazione - l'esigenza di evitare che la necessità di dover far fronte al pagamento delle spese processuali, talora ingenti, possa interferire negativamente, se non addirittura compromettere, il ravvedimento dello stesso.

4. - Né può ritenersi che la concorrente finalità premiale dell'istituto presupponga indefettibilmente l'osservazione della condotta tenuta dal condannato in stato di detenzione, così come richiede la norma impugnata riferendosi all'ultimo comma dell'art. 30- ter dell'ordinamento penitenziario (secondo cui " la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali").

Lo stesso legislatore del 1986, nell'apportare modifiche all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha infatti già previsto (al terzo comma del nuovo testo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario cit.) la possibilità che, in luogo dell'osservazione della personalità del condannato condotta in carcere, si tenga conto - in caso di un previo periodo di custodia cautelare - del (successivo) comportamento tenuto dallo stesso in libertà: comportamento che deve esser tale da consentire il giudizio prognostico dell'utilità del provvedimento di affidamento in prova al fine della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Nel caso poi dell'affidamento in prova del tossicodipendente od alcooldipendente (art. 47- bis l. 663/86) si prescinde del tutto dal presupposto di un previo periodo di carcerazione.

Questo sviluppo normativo è stato, del resto, portato ad ulteriori e più avanzate conseguenze dalla sentenza n. 569 del 1989 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, cit., nella parte in cui non prevede che, "anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o custodia cautelare", il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato (in libertà, quindi) un comportamento tale da consentire il giudizio prognostico favorevole di cui al secondo comma del medesimo articolo. La Corte ha in particolare evidenziato che "la pur imprescindibile valutazione della personalità (del condannato) può essere più opportunamente condotta in libertà": considerazione questa ribadita anche nella successiva ordinanza n. 303 del 1990.

5. - D'altra parte l'affievolirsi dell'ancoraggio dell'osservazione della condotta del condannato ad un periodo di detenzione risulta come conseguenza di quella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene sufficiente per l'applicabilità del beneficio della remissione il fatto che il condannato, pur non dovendo scontare la pena inflittagli perché condonata od estinta per altra causa, abbia sofferto un periodo di carcerazione preventiva, periodo che potrebbe essere anche di durata ridottissima, sicché - mutuando il rilevo già espresso da questa Corte nella citata sentenza n. 569 - "anche un solo giorno di custodia cautelare potrebbe essere ritenuto sufficiente, in presenza delle altre condizioni, a giustificare l'ammissione" al beneficio de quo.

6. - Risulta quindi irragionevolmente discriminatoria la preclusione della remissione delle spese di giustizia - per la quale peraltro la finalità di agevolazione del ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella premiale, questa invece maggiormente (ancorché non esclusivamente) rilevante nella diversa fattispecie della remissione delle spese di mantenimento in carcere - nei confronti di quei condannati che - per non aver sofferto (in ragione della non gravità del reato commesso, della minore loro pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) alcun periodo di carcerazione (né a titolo di custodia cautelare, né di espiazione di pena) - appaiono maggiormente meritevoli di un'agevolazione economica che, seppur nella limitata portata dell'istituto, li ponga al riparo da possibili spinte criminogene (soprattutto di microcriminalità) che potrebbero insorgere nel momento di difficoltà economica conseguente alla riscossione da parte dello Stato delle spese di giustizia, riscossione altrimenti sospesa soltanto in caso di insolvibilità del condannato.

Nella parte e per le ragioni indicate, la norma impugnata va perciò dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 Cost.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'art. 19 della l. 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà) - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una "condotta regolare".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.