Ordinanza n. 325 del 1991

 

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ORDINANZA N. 325

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia sul ricorso proposto dalla s.r.l. O.VE.ST. contro l'Ufficio Imposte Dirette di Brescia, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia, nel procedimento tra la S.r.l. Ovest e l'ufficio Imposte dirette di Brescia avente ad oggetto la impugnazione della iscrizione a ruolo per sovratasse ed interessi e relative addizionali per ritardato pagamento IRPEG ed ILOR per l'anno 1982, con ordinanza del 4 aprile 1990, pervenuta alla Corte il 19 marzo 1991 (R.O. n. 194 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui non distingue, sul piano sanzionatorio, l'ipotesi dell'omesso versamento dell'imposta sul reddito da quelle di ritardato o insufficiente versamento della stessa;

che, a parere, della remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto sarebbero irrazionalmente parificate negli effetti tre situazioni differenti tra loro (l'adempimento spontaneo della obbligazione tributaria, sia pure in ritardo rispetto alla scadenza legale, la evasione totale e la evasione parziale) e sarebbero violati i principi della legge-delega secondo cui le sanzioni dovevano essere commisurate alla entità, soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, ha disposto che le sanzioni amministrative previste dalla norma censurata non si applicano ai contribuenti che entro il 31 dicembre 1990 hanno provveduto al pagamento delle imposte e che, su istanza degli interessati, gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle sopratasse non ancora pagate, oltre la sospensione dei giudizi pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie (quarto comma);

che in tale situazione gli atti vanno restituiti alla Commissione Tributaria remittente perché riesamini la rilevanza della questione sollevata alla stregua della norma sopravvenuta.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.