Ordinanza n. 313 del 1991

 

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ORDINANZA N. 313

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la cognizione dei diritti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423);

che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado - cioè prima o dopo l'applicazione della misura - e perché ne risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata è stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324 (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13 marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) - non convertiti in legge - e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo comma), attualmente in fase di conversione;

che, essendo questa una disposizione avente forza di legge immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma che - pur se solo provvisoriamente - è stata caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 3 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.