Ordinanza n. 312 del 1991

 

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ORDINANZA N. 312

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ancona, con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985, pervenute a questa Corte il 18 marzo 1991 (R.O. nn. 187 e 188 del 1991) ha sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 - così come convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 - nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che, secondo il giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario, nonché tra questi e la generalità degli altri contribuenti; b) con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità contributiva e della riserva di legge;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità delle questioni sollevate;

che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 51 del 1988 e n. 206 del 1991, con le quali questa Corte ha affermato che: a) la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore; b) la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva, né con quello della riserva di legge; c) la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.