SENTENZA N. 311
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Dott. Francesco GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Carlotto Massimo, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Carlotto Massimo, Magello Carlo, Rossi Maria Giuseppina, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Uditi gli avvocati Rodolfo Bettiol e Giorgio Tosi per Carlotto Massimo, Piero Longo per Magello Carlo, Franco Antonelli per Rossi Maria Giuseppina e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di Assise di appello di Venezia, chiamata a giudicare in sede di rinvio sulla istanza di revisione proposta dai difensori di Massimo Carlotto, ha sollevato, con ordinanza del 22 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunciata impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati ed essi, valutati unitariamente agli elementi raccolti nel corso del processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per una condanna, di cui all'art. 479, comma 3° c.p.p. 1930".
La Corte rimettente ha così sintetizzato la vicenda processuale dalla quale ha tratto origine il giudizio a quo.
A seguito dell'omicidio aggravato consumato in Padova ai danni di Margherita Magello, Massimo Carlotto veniva tratto a giudizio, quale autore materiale del crimine, davanti alla Corte di assise di Padova e da questa assolto per insufficienza di prove con sentenza del 5 maggio 1978. Interposto gravame da parte del pubblico ministero, la Corte di assise di appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado e, riconosciuta la responsabilità del Carlotto in ordine al delitto ascrittogli, lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione.
La sentenza diveniva irrevocabile il 19 dicembre 1982, essendo stato rigettato dalla Corte di cassazione il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di appello.
Il 20 giugno 1988, la difesa del condannato ha proposto istanza di revisione davanti alla Suprema Corte, deducendo tre elementi di prova. Delibata favorevolmente "l'evidenza" e la "novità" delle prove, con sentenza del 30 gennaio 1989, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Venezia, odierna rimettente.
Instaurato il giudizio rescissorio (la cui prima udienza è stata celebrata il 20 ottobre 1989) e all'esito di copiosa attività svolta in sede di rinnovazione del dibattimento, la Corte rimettente è pervenuta alla conclusione di ritenere che dei tre elementi di prova dedotti a fondamento della istanza di revisione, solo il primo sia rimasto pienamente provato; ma tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi favorevoli al condannato emersi nel corso del processo, ha indotto la Corte a ritenere, conclusivamente, che il complessivo quadro probatorio determina una "condizione di insuperabile incertezza obiettiva che legittimerebbe una lettura della prospettazione accusatoria in termini di insufficienti prove per condannare". Tenuto conto, quindi, dei limiti posti dal legislatore del 1930 all'istituto della revisione, l'unica statuizione possibile dovrebbe essere la conferma nella sentenza di condanna, posto che l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato non prevede la formula dubitativa tra le ipotesi di assoluzione.
La difesa del condannato, si precisa nella ordinanza, nel sollevare eccezione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, ha sostenuto che l'art. 254 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di rito, avrebbe abrogato nella sua interezza l'art. 479 del codice di procedura penale del 1930, sicché la formula del dubbio non potrebbe essere utilizzata neppure in negativo agli effetti di quanto previsto dall'art. 566, secondo comma, dello stesso codice. Ma una simile tesi è stata disattesa dal giudice a quo in quanto, avendo le Sezioni unite della Corte di cassazione affermato, con sentenza del 3 febbraio 1990, che le disposizioni transitorie del nuovo codice non si applicano al procedimento di revisione, ne consegue che anche l'art. 254 del citato decreto legislativo n. 271 del 1989 non può incidere sul precetto sancito dall'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930.
Delibando la "fondatezza" della eccezione di costituzionalità, la Corte rimettente ha osservato che, alla luce della ricordata sentenza delle Sezioni unite, se ne deve concludere che, nel caso in cui l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione prima della entrata in vigore del nuovo codice e, sempre prima di tale data, la Corte non ne abbia iniziato la trattazione, vanno applicate le norme del nuovo codice. Sicché - osserva la Corte rimettente - se il Carlotto avesse presentato l'istanza di revisione dopo l'entrata in vigore del codice ovvero la Corte di cassazione avesse trattato l'istanza successivamente a quella data, il Carlotto dovrebbe essere in base alle nuove norme assolto, tenendo conto della insufficienza di prove risultata all'esito del giudizio rescissorio.
Tutto ciò premesso, il giudice a quo osserva che, se il legislatore è libero di calibrare ipotesi specifiche in presenza delle quali può essere rimossa l'intangibilità del giudicato, non gli è consentito, però, travalicare dalla discrezionalità nel mero arbitrio e, quindi, determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Analogamente, sempre al legislatore è riservato il potere di dettare la disciplina transitoria nel caso di successione nel tempo di norme processuali; tuttavia, rileva l'ordinanza, poiché è assente qualsiasi norma che regoli il regime transitorio nel procedimento di revisione e dovendosi, pertanto, fare appello alla disciplina generale sancita dall'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si genera una irragionevole disparità di trattamento tra condannati ammessi alla revisione, nel senso che "a parità di condizioni temporali (sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice) e situazioni probatorie caratterizzate da incertezza, l'assoluzione del condannato è fatta dipendere, non già da una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, bensì dalla circostanza, meramente estrinseca e contingente, che la Corte di cassazione abbia iniziato la concreta trattazione del procedimento di revisione della sentenza (pronunciata prima della entrata in vigore del nuovo codice di rito) prima o dopo la data del 24 ottobre 1989".
Si deduce, quindi, oltre che la violazione del principio di uguaglianza, anche la violazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa, apparendo quest'ultimo "del tutto impedito e frustrato.. .. .. con riferimento alla giuridica impossibilità di provare, nel giudizio di revisione, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova".
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Nell'atto di intervento, l'Avvocatura osserva che la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 3 febbraio-16 marzo 1990, alla quale, pure, il rimettente ha fatto riferimento, chiarisce in modo assolutamente inequivoco che al procedimento di revisione non si applica la disciplina transitoria prevista dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice, sono disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit actum. Tuttavia, e limitatamente alla individuazione del giudice competente, tale principio soffre un temperamento in ossequio all'altro della perpetuatio iurisdictionis, per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della nuova disciplina, è rappresentata dalla competenza, sicché - afferma l'Avvocatura - nel caso di specie trova applicazione non l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con tutto quel che ne consegue sul piano della rilevabilità del dubbio ai fini della revoca della sentenza di condanna.
La questione, pertanto, conclude l'Avvocatura, è, prima che infondata, irrilevante, in quanto la norma denunciata non troverebbe applicazione nel giudizio a quo.
3. - Costituitasi in giudizio, la difesa del condannato ha sostenuto che la più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite prende essenzialmente in considerazione il punto della competenza avendo riguardo alla fase rescindente, mentre alla fase rescissoria, tenuto conto della sua natura di procedimento di cognizione, devono applicarsi - come in effetti è avvenuto, salvo che per la formula di assoluzione - le norme transitorie del nuovo codice. Poiché l'art. 245 di tali norme stabilisce che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, si osserva, fra le altre, la disposizione dell'art. 254, e considerato che in tale articolo si stabilisce che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice (tra le quali, come è noto, non compare più la formula dubitativa), se ne desume l'abrogazione dell'art. 479, terzo comma, del codice del 1930 e la modifica, quanto al suo contenuto sostanziale, dell'art. 566, secondo comma, dello stesso codice.
In via principale, quindi, la difesa del condannato chiede dichiararsi che nei procedimenti della specie trovino applicazione la regola di giudizio e la formula assolutoria prevista dagli artt. 631 e 530 del nuovo codice di rito, stante la lettura che deve farsi dell'art. 566, secondo comma, del codice abrogato; in via gradata, sollecita l'accoglimento della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel giudizio a quo.
Con una diffusa memoria depositata il 21 maggio 1991, i medesimi difensori hanno poi sviluppato analiticamente l'assunto secondo il quale non è possibile distinguere tra formula della sentenza e regola di giudizio, giacché altrimenti il giudice si troverebbe a dover utilizzare una regola di cui manca la formula terminativa, e da ciò hanno desunto che la modifica o la eliminazione della formula comporta la modifica o la eliminazione della regola. Dal fatto che non può darsi formula senza regola e viceversa, consegue necessariamente - si afferma nella memoria - che anche alla "revisione transitoria" si applica l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989. In conclusione, l'art. 245 dello stesso decreto, nell'elencare una serie di norme indistintamente applicabili ai "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice" (compresi, quindi, quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio anche a seguito di revisione), indica esplicitamente l'art. 254, la cui operatività deve ritenersi estesa a tutto l'arco della vicenda processuale e a tutti i processi pendenti. Sicché la regola stabilita dal codice del 1930, secondo la quale l'insufficienza di prove precludeva la revisione, è stata sostituita da quella opposta, in virtù della quale il giudicato può essere travolto anche da una prova insufficiente e contraddittoria.
4. - Nel giudizio di costituzionalità si sono costituite anche le parti civili Maria Giuseppina Rossi e Carlo Magello. Nei rispettivi atti di costituzione, identici nel contenuto, è stata anzitutto dedotta l'inammissibilità della questione, sul presupposto che le norme eventualmente da denunciare dovevano essere gli artt. 245 e 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989; in subordine, è stato chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Si è osservato, in proposito, che l'art. 566 del codice abrogato non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche se posto a raffronto con la diversa disciplina dettata dal nuovo codice; e ciò "in ragione delle profonde, ma non irragionevoli, diversità di struttura del processo inquisitorio rispetto a quello accusatorio e della diversa valenza nell'uno e nell'altro caso del valore attribuito al giudicato".
Considerato in diritto
1. - La Corte di assise d'appello di Venezia dubita che l'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice della revisione la conferma della sentenza di condanna, anche quando gli elementi (o alcuni di essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati e gli stessi, valutati unitariamente agli altri elementi raccolti nel processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per una condanna, a norma dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930.
2. - Sia il rimettente che l'Avvocatura Generale dello Stato hanno posto in risalto, per sostenere la rispettiva ed antitetica ricostruzione del quadro normativo applicabile nel giudizio a quo, singole affermazioni contenute in una recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1990, n. 1), così isolando fra loro, all'interno del tessuto argomentativo in cui si articola quella pronuncia, aspetti parziali, che, al contrario, si sostengono solo nell'alveo di una lettura unitaria.
L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato si fonda, infatti, sull'assunto, paradigmaticamente enucleato dalla sentenza della Corte di cassazione ora ricordata, secondo il quale nel procedimento di revisione non si applica la disciplina transitoria prevista dal titolo terzo del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice sono disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit actum. Tale principio - sostiene l'Avvocatura - soffre un temperamento in ossequio all'altro della perpetuatio iurisdictionis, per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della nuova disciplina - conclude l'Avvocatura - è rappresentata dalla competenza, sicché, nel caso di specie, trova applicazione non l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con l'ovvio epilogo di rendere rilevante la situazione del dubbio ai fini della revoca della sentenza di condanna.
3. - La tesi della Avvocatura non può essere condivisa, giacché essa, non dando sufficiente risalto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte regolatrice, omette di trarne le necessarie conseguenze sul piano logico-sistematico. Chiamata infatti a dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto proprio su tale aspetto, la Corte a Sezioni unite ha statuito che per ritenere operante il principio della perpetuatio iurisdictionis non può farsi riferimento alla semplice presentazione di un'istanza, "ma è necessario che il giudice al quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente la trattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme", sicché, ove "l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione in data anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma la Corte non ne abbia, prima di tale data, iniziato la trattazione, si rendono applicabili le norme del nuovo codice di rito". La conclusione inversa, dunque, si impone ove sia data l'ipotesi reciproca: vale a dire che se la Corte di cassazione ha iniziato a trattare l'istanza di revisione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, ibi et finem accipere debet, sicché il giudizio, ormai iniziato, resta radicato sino al suo esaurirsi davanti al giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.
4. - Ma una volta ammessa la validità del principio della perpetuatio iurisdictionis, ne consegue che il giudice "prorogato" nella competenza deve applicare il rito proprio di quel tipo di giudizio che è stato "prorogato": se la competenza, quindi, deve essere riconosciuta alla Corte di cassazione quando questa ha "ritenuto" l'istanza prima del 24 ottobre 1989, ne deriva che la stessa Corte deve procedere al giudizio rescindente secondo le norme del vecchio codice; e sempre il vecchio codice deve applicare il giudice di rinvio in fase rescissoria.
Qualora, invece, si volesse aderire alla tesi della Avvocatura portandola al naturale epilogo, le conseguenze sarebbero davvero paradossali: se per ipotesi, infatti, la Corte di cassazione avesse iniziato la trattazione della istanza prima del 24 ottobre 1989 ma avesse dovuto assumere la decisione dopo tale data, osservando rigorosamente il principio tempus regit actum non vi sarebbe "un codice" applicabile in quel momento; non il vecchio, infatti, essendo lo stesso ormai abrogato, ma neppure il nuovo, visto che per quest'ultimo la cognizione della revisione è devoluta solo alla Corte di appello. È proprio la perpetuatio iurisdictionis, quindi, ad evidenziare come, salvo le deroghe previste dalla disciplina transitoria, sia assegnata ultravigenza a tutte le norme che attengono a "quella" giurisdizione (e, quindi, all'intero rito applicabile) e non solo - riduttivamente - alle regole sulla competenza.
5. - D'altra parte, che non si tratti solo di un problema di competenza, è reso evidente dal fatto che la "nuova" revisione presenta peculiarità che vanno ben oltre la semplice individuazione di un diverso giudice chiamato a pronunciarsi sulla istanza. Tra le non poche differenze, infatti, che connotano la disciplina della revisione dettata dagli artt. 629 e seguenti del nuovo codice rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e seguenti del codice abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente, devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione delle varie ipotesi descritte dall'art. 561, secondo comma, del codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai "unificato" nelle sue cadenze davanti ad un solo giudice (la corte di appello) individuato ratione loci nei modi di cui si è detto.
Anche per ciò che attiene al rito applicato in sede "rescissoria" non mancano significative diversità tra il vecchio e il nuovo impianto codicistico. Mentre, infatti, l'art. 565, ultimo comma, del codice abrogato stabiliva che "quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice di appello, questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento", l'art. 636, secondo comma, del nuovo codice, in luogo della rinnovazione della istruzione dibattimentale, stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano le disposizioni previste per il giudizio di primo grado "in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione", giustificandosi tale scelta - precisa la Relazione al progetto preliminare - con la ritenuta "necessità, nei limiti dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte le attività istruttorie necessarie, che non sono proprie di un giudice di appello".
Ma l'aspetto che maggiormente risalta ai fini del presente giudizio concerne le "formule" con le quali può essere prosciolto il condannato in sede di revisione. Stabiliva, infatti, l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato che il giudice poteva assolvere nel giudizio di rinvio soltanto quando avesse ritenuto la sussistenza di "una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479", dovendo in ogni altro caso confermare la sentenza di condanna: sicché quest'ultimo epilogo era imposto, qualora il giudice fosse pervenuto alla conclusione di ritenere applicabile nella specie la formula del dubbio, prevista dall'art. 479, secondo capoverso, dello stesso codice. Essendo scomparsa tale formula dal nuovo codice, coerentemente stabilisce l'art. 631 che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono "essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531". Poiché l'art. 530, secondo comma, stabilisce a sua volta che "il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile", ne consegue che, in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, la revisione, esclusa dal vecchio codice, viene ad essere nel nuovo testualmente ammessa.
È, quindi, proprio l'assoluta diversità di regime che connota l'istituto della revisione nel vecchio e nel nuovo codice a non poter sopportare la meccanica sovrapposizione di disciplina che verrebbe ineluttabilmente a scaturire ove fosse rigorosamente osservato il principio tempus regit actum, dal momento che, al contrario, sono proprio i parametri costituzionali invocati dal rimettente ad imporre una lettura delle norme che consenta di ritenere applicabili i necessari istituti di raccordo intertemporale previsti dal titolo III del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Sicché, anche per questa via, deve pervenirsi alla conclusione di ritenere applicabile la disciplina transitoria.
6. - A questa conclusione, d'altra parte, deve pervenirsi anche sulla base di argomenti testuali. Occorre infatti rilevare, a tale riguardo, che se, da un lato, la tipologia degli atti, al cui previo compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, appare esaurire la rassegna dei diversi epiloghi che definiscono la fase istruttoria, ciò non toglie che anche il giudizio di revisione pendente alla data di entrata in vigore del nuovo codice debba essere a pieno titolo annoverato fra i "procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria", ai quali, pure, è significativamente dedicata la rubrica dell'articolo ora ricordato. In altri termini, se il compimento di taluni atti tipici costituisce il presupposto necessario perché il procedimento prosegua con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti e se, ancora, tali atti valgono a segnalare la conclusione della fase istruttoria, ne deriva che gli stessi rappresentano il requisito "minimo" - rispetto agli ulteriori stadi del processo - che determina l'ultravigenza del vecchio regime, senza peraltro esaurire la portata del principio: sicché, ove il procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice si trovi in una fase diversa da quella istruttoria perché è la fase stessa a difettare, come nel caso del giudizio di revisione, il procedimento medesimo deve proseguire con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, salvo le deroghe espressamente previste dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989.
Né è possibile far leva, come mostra di fare il rimettente, sulla considerazione che, inquadrandosi la revisione al di fuori del procedimento di cognizione propriamente detto, la stessa non potrebbe iscriversi nel novero dei procedimenti rispetto ai quali può trovare applicazione l'art. 241 delle disposizioni transitorie, con la conseguenza di rendere inoperanti le disposizioni del nuovo codice richiamate dall'art. 245. Isolandosi, infatti, dal contesto, una affermazione di principio pur contenuta nella più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite, se ne perde il reale significato, che - come si è già accennato - è solo quello di rimarcare come la competenza e il rito siano stabiliti in funzione della disciplina processuale vigente non alla data in cui è stata proposta l'istanza di revisione, ma a quella in cui il giudice ne ha concretamente iniziato la trattazione. D'altra parte, neppure va sottaciuta la circostanza che nel procedimento a quo non solo si è integralmente esaurita, prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, l'intera fase rescindente, ma, sempre anteriormente a tale data, ha avuto inizio lo stesso giudizio rescissorio, la cui prima udienza si è infatti celebrata il 20 ottobre 1989. Introdotta, quindi, la fase rescissoria, e poiché questa - come correttamente ha rilevato la difesa del condannato - "prevede la rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di nuove prove", sicché "durante il suo svolgimento i giudici 'conoscono' la causa ordinando la rinnovazione del dibattimento, disponendo perizie, interrogando testimoni.. .. ..", appare evidente come tale fase si snodi secondo le regole che disciplinano l'ordinario procedimento di cognizione nel corrispondente grado di giudizio, rendendo quindi vano qualsiasi sforzo volto ad escludere, sulla base dei riferiti argomenti, l'applicazione del regime transitorio.
Posto, dunque, che anteriormente alla data del 24 ottobre 1989 ha avuto inizio il giudizio di rinvio davanti alla Corte rimettente e che, quindi, sempre anteriormente a tale data, è stato emesso il relativo atto introduttivo nella forma del decreto di citazione, e considerato che proprio il "decreto di citazione a giudizio" è annoverato fra gli atti al cui compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, con le deroghe previste dall'art. 245, se ne può concludere che, anche su di un piano rigorosamente formale, sussistono nel procedimento a quo tutti i presupposti per ritenere applicabile l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in quanto espressamente richiamato dall'art. 245.
7. - Le conseguenze che devono trarsi dai rilievi dianzi svolti sono a questo punto di agevole individuazione, considerato che la portata dell'art. 254 delle norme transitorie, a tenore del quale "le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice", non lascia spazio a dubbi circa gli effetti che vengono a riverberarsi sulla norma oggetto di denuncia. Come traspare da una analisi squisitamente lessicale del riprodotto enunciato normativo e come d'altra parte è fatto palese nella Relazione al progetto preliminare delle disposizioni transitorie del nuovo codice, il legislatore delegato ha infatti "inteso escludere la possibilità, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza" del codice abrogato "che vengano adottate formule di proscioglimento per insufficienza di prove". Una esclusione, questa, incisivamente ribadita dalla Corte di cassazione, la quale, in una pronuncia richiamata dalla difesa del condannato (Sezioni unite, 3 febbraio 1990, n. 3974), ha affermato il principio che "l'unica regola di decisione applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è quella che impone l'assoluzione con formula piena 'anche quando.. è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile'".
Al fondamento della richiamata disposizione transitoria non vi è, dunque, per stare alla interpretazione del giudice di legittimità ed alla stessa ratio legis, una semplice equiparazione tra formule alla quale fa eco una "combinazione" tra le corrispondenti regole di giudizio, ma la scelta più radicale di espellere dal sistema la formula di proscioglimento per insufficienza di prove, già prevista, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, dall'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato, la cui regola di giudizio ("Se non risultano sufficienti prove per condannare.. .. ..") è stata coerentemente riformulata negli innovativi termini che compaiono nell'art. 530, secondo comma, del codice vigente.
8. - Dovendosi pertanto concludere che, anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione, dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice, e tenuto conto, pertanto, che anche agli effetti della norma denunciata la sentenza di assoluzione segue le formule e le regole di giudizio stabilite dall'art. 530 del codice vigente, ne deriva che il dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal rimettente è infondato, proprio perché la situazione di insufficienza di prove circa la commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza delle norme previste dal nuovo codice di rito.
9. - Le considerazioni dianzi svolte escludono la fondatezza della eccezione di inammissibilità della questione dedotta dai difensori delle parti civili sotto il profilo della errata individuazione della norma da denunciare, giacché il quesito sottoposto all'esame di questa Corte è stato correttamente enucleato dal giudice rimettente in base alla prospettata ricostruzione del quadro normativo. A sostegno della indicata eccezione, d'altra parte, non può neppure valere il rilievo che, essendo stabilito nell'art. 562, primo comma, del codice abrogato che l'annullamento della sentenza di condanna da parte della corte di cassazione "è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479", sarebbe questa la fonte normativa che costituisce la regola imposta al giudice di rinvio (e quindi l'unica disposizione eventualmente da denunciare), mentre la previsione dettata dall'art. 566, secondo comma, dello stesso codice rappresenterebbe rispetto alla prima null'altro che una mera specificazione, priva di reale autonomia precettiva. Ad escludere la fondatezza di un simile rilievo sta il fatto che, a differenza delle ordinarie ipotesi di annullamento con rinvio, nel caso della revisione la corte di cassazione si trova in presenza di una sentenza passata in giudicato, sicché ben si comprende la ragione per la quale - postulandosi un rinvio per l'esame del merito, ed essendo questo a devoluzione circoscritta - l'annullamento non determini la "cancellazione" automatica della condanna ma sia condizionato all'accertamento da compiere in sede rescissoria. Ma ciò non toglie che la sentenza del giudice di rinvio sia concettualmente e strutturalmente autonoma rispetto a quella della corte di cassazione. Nell'art. 562, dunque, si individuano i limiti dell'annullamento, mentre nell'art. 566 si stabiliscono i limiti della assoluzione: e che i due concetti siano fra loro diversi è dimostrato dal fatto che il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, "deve confermare la sentenza di condanna". Conferma, questa, della quale non vi sarebbe alcun bisogno ove dovesse annettersi rilievo assorbente ed esclusivo all'annullamento condizionato della corte di cassazione, giacché, non avverandosi la "condizione", cadrebbe l'annullamento della condanna che non dovrebbe essere in alcun modo confermata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.