Ordinanza n. 301 del 1991

 

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ORDINANZA N. 301

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Librandi Filomena e la Compagnia generale di assicurazioni "La Peninsulare" S.p.A. ed altri iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione dell'"Ambra Assicurazioni" S.p.A.;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società d'assicurazioni, convenuta per il risarcimento di un danno da sinistro stradale, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Locri, a fronte dell'eccezione - opposta dall'impresa designata per la liquidazione del danno - tendente a limitare il risarcimento entro i limiti di cui alla tabella "A" (allegata alla legge citata), ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 giugno 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 21, ultimo comma, della legge n. 990 del 1969, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

che il giudice a quo osserva come la norma, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato con società posta in liquidazione coatta amministrativa, limiti la responsabilità dell'impresa designata dal Ministro dell'industria per la liquidazione dei danni ai massimali di cui alla tabella "A" allegata alla legge stessa;

che, a parere del giudice rimettente, tali importi essendo suscettibili solo di periodici provvedimenti di rivalutazione, non sarebbero posti sufficientemente al riparo dalla svalutazione monetaria - contrariamente a quanto si verificherebbe per effetto della sentenza di questa Corte n. 560 del 1987, nel caso d'incidente causato da veicolo non identificato - e di conseguenza si verrebbe a creare disparità di trattamento tra le due ipotesi;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita l'"Ambra Assicurazioni" S.p.A. nella qualità di impresa designata, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base dell'inesistenza di un generale principio di adeguamento automatico dei massimali;

Considerato che la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con specifico riferimento alla stessa fattispecie di cui all'odierno giudizio a quo e cioè in tema di responsabilità dell'impresa designata alla liquidazione del danno per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice del danneggiante;

che la congruità, affermata nell'ordinanza di questa Corte n. 319 del 1990, del sistema che affida a periodici provvedimenti - fondati su ponderazioni statistiche dei valori monetari dei risarcimenti - l'adeguamento della tabella recante i minimi di garanzia risulta confermata dalla recente legge 9 gennaio 1991, n. 20, che ha disciplinato, richiamandosi proprio alla tabella "A" allegata alla legge n. 990 del 1969, l'ipotesi d'incidenti cagionati da veicolo non identificato, di cui alla sentenza di questa Corte n. 560 del 1987;

che, quindi, tale evenienza risulta ora del tutto assimilata a quella oggetto della censura - con conseguente omogeneità del sistema - e non può essere assunta quale tertium comparationis;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1990, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Locri, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.