Ordinanza n. 298 del 1991

 

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ORDINANZA N. 298

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Caprioli Giovanni, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio sospeso per accertata, sopravvenuta incapacità d'intendere e di volere dell'imputato, il Tribunale di Busto Arsizio, disposta consulenza tecnica di ufficio allo scadere dei sei mesi previsti dall'art. 72 del codice di procedura penale per la verifica delle condizioni mentali dell'imputato, a fronte di una prognosi d'irreversibilità delle condizioni patologiche dello stesso, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990, ha sollevato - su istanza del Pubblico Ministero - in relazione all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con riferimento agli artt. 70 e 71 dello stesso codice;

che, a parere del giudice a quo, la reiterazione degli accertamenti peritali con periodicità semestrale, anche nei casi in cui non vi sia ragionevole aspettativa di un positivo evolversi delle condizioni psichiche che consenta di proseguire il processo, rappresenterebbe un congegno "macchinoso" comportante un inutile dispendio di attività giurisdizionale ed amministrativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che il sistema della periodica verifica dello stato di mente dell'imputato nelle ipotesi - invero non frequenti - d'infermità mentale sopravvenuta ha il fine di accertare se possa o meno realizzarsi una sua cosciente partecipazione al processo;

che, in tale ottica, risultano del tutto razionalmente contemperate la garanzia dell'autodifesa con l'esigenza di contenere la stasi processuale, evitando anche rischi di comportamenti simulatori, secondo un paradigma procedimentale utilizzato anche in tema di riesame della pericolosità (cfr. art. 313, secondo comma, del codice di procedura penale);

che, a prescindere dalla cadenza semestrale delle indagini peritali, è evidente come il curatore e lo stesso giudice (cfr. sentenza n. 141 del 1982) debbano e possano attivarsi in ogni momento in cui occorra riscontrare la permanenza della situazione che aveva motivato il provvedimento di sospensione del processo;

che, peraltro, la stessa prospettazione dà atto di una pluralità di possibili, alternative opzioni e si traduce in una generica richiesta di intervento sulla normativa - adducendosi inconvenienti di mero fatto - a fronte di una pluralità di soluzioni ipotizzabili;

che, quindi, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, degli artt. 72 del codice di procedura penale e 252 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, anche in relazione agli artt. 70 e 71 dello stesso codice, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.