Sentenza n. 296 del 1991

 

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SENTENZA N. 296

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Maria De Col ed altra contro il Comune di Azzano Decimo ed altra, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia - nel corso di più giudizi riuniti, aventi ad oggetto la richiesta di pagamento, in relazione ad una concessione edilizia, del contributo ex art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della suddetta legge, nella parte in cui non comprende, nella previsione di esenzione dal suddetto contributo, accanto all'ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella dell'integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente.

Nell'ordinanza di remissione si espone che le parti ricorrenti nel giudizio a quo avevano ottenuto una concessione edilizia in relazione alla demolizione di un loro fabbricato - vetusto e bisognoso di ristrutturazione - ed alla sua ricostruzione su di un suolo contiguo, con cubatura identica a quella preesistente. Il comune concedente, però, pretendeva il pagamento, per tale concessione, del contributo ex art 3 della l. n. 10 del 1977, mentre le concessionarie sostenevano - con i ricorsi proposti - che esso non era dovuto in base all'art. 9, lett. d) della stessa legge, il quale esenta dal contributo "gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari". Tale norma, infatti, andrebbe interpretata estensivamente, tenendo conto che la ratio dell'art. 3 della l. n. 10 del 1977, è quella di imporre il contributo in relazione al maggior "carico urbanistico" provocato da ogni singola nuova costruzione: maggior carico inesistente nel caso di specie, insistendo la nuova costruzione su un suolo adiacente a quello sul quale sorgeva la costruzione demolita e non essendo stata immutata la preesistente cubatura edificata.

Il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto che l'art. 9, lett. d), pur potendo essere interpretato in modo da ricomprendervi talune ipotesi di ricostruzione, riconducibili al concetto di ristrutturazione, non si presta ad una interpretazione così estensiva da consentire di esentare dal contributo in questione le ricostruzioni su area diversa da quella ove sorgeva il fabbricato da "ristrutturare". Ha dedotto, però, che in tale ultima ipotesi, ove la ricostruzione avvenga con la stessa cubatura dell'edificio preesistente, su area adiacente, non c'è una mutazione dello stato del territorio che comporti nuovi carichi urbanistici.

L'imposizione del contributo ex art. 3 della l. n. 10 del 1977 si appaleserebbe, pertanto, irragionevole e la mancata esenzione da esso priva di giustificazione, così da porsi in contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost..

2. - Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

In proposito ha sottolineato che l'art. 9, lett. d) della l. n. 10 del 1977 esenta dal contributo ex art. 3 gl'interventi di restauro, ristrutturazione ed ampliamento di edifici unifamiliari, cosicché la pronuncia additiva richiesta verrebbe ad estendere l'area dell'esenzione ricomprendendovi un'ipotesi di ricostruzione del tutto estranea al testo legislativo e, comunque, non omogenea rispetto alle ipotesi ivi previste.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d) della l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non comprende nella previsione di esenzione dal contributo per il rilascio della concessione, accanto all'ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella della integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area adiacente. Ha dedotto che tale esclusione contrasta con gli artt. 3 e 23 Cost., tenuto conto che la giurisprudenza ha ampliato il concetto di ristrutturazione fino a ricomprendervi ipotesi di ricostruzione del fabbricato sul medesimo suolo. Sarebbe irragionevole e priva di giustificazione la mancata estensione della gratuità della concessione all'ipotesi di ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente. La ricostruzione, infatti, non muterebbe lo stato del territorio e non comporterebbe nuovi carichi urbanistici sullo stesso.

2. - La questione è infondata.

In materia di concessioni edilizie, l'art. 3 della l. 28 gennaio 1977, n. 10 ha stabilito la regola generale della onerosità, statuendo che la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Tale contributo, a norma dell'art. 12, è devoluto al comune ed è destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per l'attuazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 13, nonché a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

L'art. 9 della l. n. 10 del 1977 prevede talune ipotesi di concessione gratuita, stabilendo una serie di esenzioni dalla corresponsione del contributo, avuto riguardo allo scopo dell'attività consentita o al carattere dell'opera ovvero all'occasione dalla quale essa è stata determinata.

Si tratta di rationes particolari, devolute all'apprezzamento del legislatore circa il contenuto e le finalità delle ipotesi esentate.

Tali ipotesi, che si presentano tutte come deroghe alla regola della onerosità, sono state modificate e integrate dall'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. nella l. 25 marzo 1982, n. 94), il quale - fra l'altro - ha assoggettato ad autorizzazione anziché a concessione, gl'interventi di manutenzione straordinaria e quelli di restauro e di risanamento conservativo di edifici abitativi, mutando così il carattere dell'atto di legittimazione.

L'art. 9, lett. d) della l. n. 10 del 1977 - prevedendo (nel suo testo originario) la concessione gratuita "per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari" - ha introdotto un beneficio del tutto particolare che si pone come deroga non soltanto alla regola dell'onerosità, ma anche a quella dell'agevolazione posta dall'art. 9, lett. b). Infatti, con tale disposizione era stata prevista la concessione gratuita "per gl'interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione", purché non comportassero aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso e il concessionario s'impegnasse a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi, concordati con il comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

Per gli edifici unifamiliari il legislatore, con la lett. d) dell'art. 9, facendo uso della sua discrezionalità, ha emanato una norma di maggior favore, estendendo l'agevolazione ad ipotesi di ampliamento (entro certi limiti) dell'edificio preesistente ed esonerando il concessionario dagl'impegni previsti alla lett. b).

Da tale ipotesi si differenzia nettamente quella, alla quale il giudice a quo ritiene debba estendersi la gratuità della concessione.

Invero, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 9, lett. d) della l. n. 10 del 1977, il concetto di "ristrutturazione" mal si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo.

La demolizione, poi, dell'edificio con la ricostruzione su suolo contiguo è sicuramente ipotesi normativa diversa dalla "ristrutturazione", essendo caratterizzata da elementi (territoriali e costruttivi) e da risultato che le conferiscono fisionomia autonoma e differenziata.

Appare pertanto pienamente giustificato il riferimento normativo dell'esonero soltanto alla prima e non alla seconda della previsioni.

Ne consegue l'infondatezza della censura di incostituzionalità.

3. - Parimenti infondata è la dedotta violazione dell'art. 23 Cost. - il quale statuisce che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta se non in base alla legge - essendo l'onerosità della concessione edilizia stabilita con legge.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, lett. d), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.