Ordinanza n. 291 del 1991

 

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ORDINANZA N. 291

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 828, comma secondo, del codice civile; 514, n. 5 del codice di procedura civile; 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua sui ricorsi riuniti proposti da U.S.L. 14 di Capua contro S.r.l. Casa di Cura "Villa Ortensia" ed altri, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;

Udito nella Camera di Consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dalla USL 14 di Capua contro pignoramenti eseguiti da crediti su somme depositate presso l'istituto di credito esercente il servizio di tesoreria per conto dell'opponente, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sez. distaccata di Capua, con ordinanza del 19 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5 cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63, "se interpretati in modo da ritenere che le somme di denaro destinate al pagamento degli stipendi del personale dipendente dell'USL iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente non siano vincolate a specifiche finalità pubbliche e quindi non costituiscano beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, in virtù del contestuale impegno di spesa e/o comunque dell'obbligo pubblicistico di corresponsione delle retribuzioni ai pubblici dipendenti in forza del rapporto di pubblico impiego che li lega all'amministrazione".

Considerato che la questione è sollevata dal giudice a quo per il caso che non fosse condivisa l'interpretazione dell'art. 34, secondo comma, della legge regionale della Campania n. 63 del 1980 da lui preferita, secondo cui gli impegni di spesa delle unità sanitarie locali, iscritte nei rispettivi bilanci di competenza in corso, e in particolare gli impegni riguardanti stipendi e altre spese di funzionamento, configurano un vincolo di destinazione delle somme impegnate qualificandole come beni indisponibili ai sensi dell'art. 828, secondo comma, cod. civ., e quindi impignorabili;

che per giurisprudenza costante di questa Corte è inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata, così da impedire la verifica di rilevanza della questione stessa, in quanto proposta in astratto (sentenze nn. 1146 del 1988, 456 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 828, secondo comma, cod. civ., 514, n. 5, cod. proc. civ., 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 11 e 34 della legge della Regione Campania 11 novembre 1980, n. 63 (Norme sulla contabilità e per la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali), sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.