Ordinanza n. 288 del 1991

 

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ORDINANZA N. 288

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. e, n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con l'ordinanza emessa il 16 ottobre 1990 dal Pretore di Velletri - Sezione distaccata di Genzano di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicotra Concetta ed altro, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1991, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui, a suo avviso, non consente di includere le opere edilizie abusive di limitata volumetria, ma rimaste incompiute, tra quelle cui è applicabile il beneficio dell'amnistia, in quanto "non essendo stata terminata l'opera non è possibile determinarne il volume"; il che comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nei confronti di ipotesi più gravi (opere edilizie compiute) che godrebbero invece di un più favorevole trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che detta interpretazione della norma impugnata, sulla quale il giudice remittente fonda la questione, è da ritenersi manifestamente erronea in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (resa in occasione dei precedenti provvedimenti di amnistia, identici sul punto in esame) è unanime nel ritenere che nell'espressione legislativa "violazioni che comportino una limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati" rientri anche l'occupazione di qualsiasi spazio racchiuso in pilastri di elevazione, o in altra struttura muraria, giacché anche dette opere sono sufficienti a delimitare una porzione di volume e a realizzare una trasformazione urbanistica dello spazio asservendolo abusivamente a fini edilizi (cfr. tra le altre: Cass., sez. 3ª, n. 7871 del 5 ottobre 1983; sez. 3ª, n. 4178 del 6 maggio 1985);

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Velletri con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.