Sentenza n. 287 del 1991

 

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SENTENZA N. 287

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, comma secondo, 2776 e 2777 del codice civile promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1990 dal Giudice delegato del Tribunale di Pistoia nella procedura di fallimento nei confronti della S.p.a. FEDI Fonderie iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/1 serie speciale dell'anno 1991.

Visto l'atto di costituzione del Mediocredito Toscano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avvocato Antonio Ragazzini per il Mediocredito Toscano e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - In sede di esame del progetto di ripartizione presentato dal curatore del fallimento della s.p.a. FEDI Fonderie, il Giudice delegato del Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 30 settembre 1990, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non prevedono la preferenza del credito garantito dal privilegio attribuito dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2, rispetto al credito assistito da prelazione ipotecaria, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione".

Premesso che nella specie l'attivo immobiliare è interamente assorbito dal credito dell'Istituto Mediocredito Toscano, insinuato al passivo con prelazione ipotecaria, onde infruttuosa risulterebbe la collocazione sussidiaria sugli immobili dei crediti di retribuzione dei dipendenti dell'impresa fallita e del credito di un professionista, il giudice remittente ritiene che la collocazione dei crediti di cui all'art. 2751- bis, n. 1, sul prezzo degli immobili subordinatamente ai crediti assistiti da privilegio speciale o da ipoteca sui medesimi contrasti con la funzione alimentare della retribuzione garantita ai prestatori di lavoro dall'art. 36 Cost., la quale, essendo destinata ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo tutelati dall'art. 2.

Né la diversità dell'oggetto potrebbe essere di ostacolo alla possibilità di graduazione tra cause diverse di prelazione, considerato che, secondo il giudice a quo, dall'art. 2777 cod. civ. si argomenterebbe che le spese di giustizia per atti conservativi o l'espropriazione di beni mobili, nella misura in cui non hanno trovato capienza sulle somme ricavate dalla vendita di questi beni, devono essere soddisfatte per prime sul prezzo degli immobili.

Analoghe considerazioni varrebbero per i crediti dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, perché pure ad essi "deve essere riconosciuta natura alimentare desumibile anche dalla limitazione temporale del privilegio".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Mediocredito Toscano concludendo per l'infondatezza della questione.

La parte privata osserva che la questione attiene a valutazioni di adeguatezza della tutela dei crediti di lavoro che appartengono alla discrezionalità del legislatore. Il bilanciamento degli interessi attuato dalla normativa denunciata è razionale, tenuto conto che un depotenziamento della garanzia ipotecaria delle banche sugli immobili renderebbe difficile alle imprese l'accesso al credito con ripercussioni, tra l'altro, sui livelli occupazionali.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, perché mira a una riforma del sistema dei privilegi comportante l'introduzione di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto col principio dell'art. 2746 (non impugnato), secondo cui gli immobili possono essere oggetto soltanto di garanzie specifiche. Infondata, perché la garanzia di realizzazione del credito retributivo rimane estranea all'art. 36 Cost., il quale comunque riguarda soltanto le retribuzioni dei lavoratori subordinati, non anche i corrispettivi dovuti ai lavoratori autonomi.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice delegato in una procedura di fallimento presso il Tribunale di Pistoia contesta la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751- bis, nn. 1 e 2, una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore.

2. - La questione è inammissibile.

In favore dei crediti dei prestatori di lavoro per le indennità di fine rapporto e, in subordine, degli altri crediti garantiti dal privilegio generale di cui all'art. 2751- bis cod. civ., l'art. 2776 prevede, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni mobili, una collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. Questa norma non crea un nuovo privilegio, ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 cod. civ.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari.

Poiché una collocazione preferenziale rispetto ai crediti assistiti da ipoteca non può avere titolo se non in un privilegio (arg. art. 2748, secondo comma), l'ordinanza di rimessione prospetta una sentenza che ai crediti di cui all'art. 2751- bis, nn. 1 e 2, muniti di privilegio generale sui mobili, attribuisca anche un privilegio generale sugli immobili. Una simile innovazione eccederebbe largamente i poteri di questa Corte, tanto più se si considera che lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, d'altro lato, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776.

3. - Oltre a tutto l'innovazione contraddirebbe il principio dell'art. 2746 cod. civ. (non compreso tra le norme impugnate), il quale esclude la possibilità di privilegi generali sui beni immobili.

A questo principio non porta eccezione l'art. 2777, primo comma, non bene interpretato dal giudice a quo, probabilmente a causa di una confusione tra i crediti ivi considerati e le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare in corso. Queste ultime sono sì soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtù di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, ma in quanto debiti della massa pagabili in via di prededuzione (art. 111, primo comma, n. 1 l. fall.). I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ. si riferiscono a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore. Essi sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, e solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 è collocato dall'art. 2777 con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o, rispettivamente, ipotecari.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal giudice delegato in una procedura fallimentare presso il Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.