Ordinanza n. 268 del 1991

 

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ORDINANZA N. 268

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e ai cancellieri per le trasferte), promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal Tribunale di Viterbo sul ricorso proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis Roberto, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, a seguito di ricorso proposto da Turchetti Gabriele nel procedimento penale a carico di De Santis Roberto, con ordinanza del 27 settembre 1990 (R.O. n. 121 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, il quale prevede che il diritto agli onorari e alle indennità spettanti, tra gli altri, ai periti impegnati in procedimenti penali si prescrive nel termine di cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per le quali gli stessi sono dovuti;

che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto il terzo comma dello stesso articolo, per le tasse per indennità di trasferta dovute ai periti, fissa il termine utile per la richiesta del mandato alla autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore in giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato;

che nel giudizio non si sono costituite le parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che le situazioni messe a raffronto non sono affatto omogenee in quanto sono diverse le modalità per la liquidazione degli uni e delle altre, occorrendo per gli onorari la prescritta documentazione degli interessati, mentre per le indennità la tassazione avviene d'ufficio da parte del giudice che ha disposto la comparizione del perito;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 2 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e ai cancellieri per le trasferte), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Viterbo con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.