Ordinanza n. 267 del 1991

 

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ORDINANZA N. 267

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal P.M. presso la Pretura di Roma sul procedimento penale a carico di Conti Orientalina, iscritta al n. 71 del registro ordinanza 1991 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 (R.O. n. 71 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del codice di procedura penale nelle parti in cui non consentono al P.M. di impugnare il provvedimento del G.I.P. che abbia respinto la sua richiesta di sequestro preventivo;

che, a parere della remittente, risulterebbe violato l'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 3, della legge-delega che prevedeva la partecipazione dell'accusa e della difesa su base di parità in ogni stato e grado del procedimento;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilevato che l'art. 17 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 1991, ha inserito nel codice di rito l'art. 322-bis, il quale prevede la impugnabilità del provvedimento di cui trattasi, ed ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo;

Considerato che il rilievo dell'Avvocatura Generale dello Stato è fondato e che effettivamente il provvedimento del G.I.P. è impugnabile ex 322- bis del codice di procedura penale e che, pertanto, il giudice a quo deve valutare, alla stregua della nuova disciplina, la rilevanza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.