ORDINANZA N. 246
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga e Stanzione Maria ed altri iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Esselunga ed Alloggio Caterina ed altri iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 28 gennaio 1991 (R.O. n. 50/91), il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui esclude, senza limiti temporali, la computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità del settore commercio;
che identica questione è stata sollevata dal medesimo Tribunale con altra ordinanza di pari data, pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1991 (R.O. n. 81/91);
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che è opportuno disporre la riunione dei giudizi affinché siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata decisa dalla sentenza n. 124 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, della norma impugnata, nella parte in cui non consente la computabilità dell'indennità di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.