ORDINANZA N. 235
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Giuseppe Sarra contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 gennaio 1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non escludono - in relazione all'indennità di buonuscita supplementare erogata dalla Cassa ufficiali dell'aeronautica (istituita presso il Ministero della difesa con legge 4 gennaio 1937, n. 35) - che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (I.R.P.E.F.), vada detratta "la somma dell'uno per cento sullo stipendio lordo spettante agli ufficiali dell'aeronautica"; somma che viene ad essi trattenuta (art. 4 della legge n. 35 del 1937) a titolo di contributo obbligatorio alla Cassa medesima;
Considerato che attualmente il regime impositivo delle indennità di fine rapporto è disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), e la relativa disciplina ha effetto dal 17 luglio 1986, secondo quanto dispone l'art. 6 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291;
che nell'ordinanza di rimessione non si è tenuto conto, ai fini della rilevanza della questione, di tale nuova normativa;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.