ORDINANZA N. 224
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di S. Angelo dei Lombardi, nel procedimento penale a carico di Sessa Michele, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, a conclusione delle indagini nei confronti di Sessa Michele, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi chiedeva al locale Giudice per le indagini preliminari che venisse pronunciata l'archiviazione per infondatezza della notifica di reato;
e che all'emissione di un simile provvedimento si opponeva la persona offesa dal reato depositando nella cancelleria una memoria con l'indicazione degli elementi di prova a carico del Sessa;
che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi, premesso che la "vicenda appare senz'altro meritevole di ulteriori indagini, al fine di accertare la veridicità delle affermazioni rese dal denunciante mentre, allo stato degli atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554 c.p.p. e 156 e 157 disp. att. c.p.p. non può che disporsi l'archiviazione della notizia di reato e la trasmissione di una informativa alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello perché provveda, se del caso, alla riapertura delle indagini", ha, con ordinanza del 3 maggio 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 454, secondo comma (recte: art. 554, secondo comma), del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che possa essere fissata l'udienza di cui all'art. 409" dello stesso codice;
considerato che con sentenza n. 445 del 1990 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia del reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse;
che, quindi, è necessario che il giudice a quo riesamini, alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla indicata decisione della Corte, la concreta rilevanza della proposta questione (v. ordinanze nn. 222, 463 e 502 del 1990).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di S. Angelo dei Lombardi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.