Ordinanza n. 210 del 1991

 

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ORDINANZA N. 210

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta, avevano richiesto l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra il 1° luglio 1980 ed il 1° gennaio 1989, il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 19 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui escludono, per il periodo considerato, il diritto all'indennità in argomento per gli invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta menomazione;

che il Pretore osserva come i soggetti de quibus abbiano acquisito il diritto alla pensione d'invalidità dal 1° luglio 1980 ex art. 14 septies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980, n. 33, mentre dal 1° gennaio 1989 sia stata loro erogata, in sostituzione di tale provvidenza, l'indennità di accompagnamento ex art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

che, secondo il giudice a quo, l'esclusione dell'indennità per tale arco di tempo configurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in quanto l'indennità, di ammontare superiore alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe un incremento della tutela degli invalidi in questione;

Considerato che, mentre ai termini dell'impugnata normativa è concessa agli invalidi civili minori di età la sola indennità di accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacità a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita, ai minori ciechi assoluti venne erogata, nell'arco temporale cui la censura si riferisce, la pensione non reversibile già spettante a tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di età;

che tale misura rappresentò una provvidenza sui generis, volta non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto piuttosto ad assicurare, con carattere di generalità ed immediatezza, uno speciale beneficio in ragione del particolare disagio che la gravità della menomazione comporta, a prescindere dalla capacità di guadagno;

che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta "pensione" con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato importo, nello specifico ammontare previsto per i ciechi e non subordinata ad alcun limite di reddito;

che, conseguentemente, anche nel periodo considerato sono riscontrabili sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidità civile (ordinanza n. 280 del 1990), sia la diversità logica dei presupposti che legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro (sentenza n. 346 del 1989);

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.