ORDINANZA N. 198
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa, salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;
b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle minime esigenze di vita;
che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta infondatezza della questione;
che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione, attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;
Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla integrazione salariale;
che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli effetti della disoccupazione;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.