Ordinanza n. 198 del 1991

 

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ORDINANZA N. 198

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Giomini Anchise ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Siena, con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 (R.O. n. 30 del 1991) nei giudizi civili riuniti vertenti tra Giomini Anchise ed altri e l'I.N.P.S. per la restituzione di somme percepite indebitamente dagli attori a titolo di cassa integrazione guadagni, per il periodo 14 dicembre 1986-10 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale dispone che non si recuperano le somme corrisposte, per errore, a titolo di pensione dall'I.N.P.S. o da altra gestione sostitutiva o integrativa, salvo quelle riscosse con il dolo dell'assistito e non anche le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra lavoratori pensionati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;

b) l'art. 38 della Costituzione, per la mancata corresponsione, ai lavoratori disoccupati, di mezzi adeguati alle minime esigenze di vita;

che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali hanno fatto proprie le argomentazioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che ha rilevato la differenza esistente tra le situazioni poste a raffronto, tanto più che nella specie si era accertata la mancanza assoluta del diritto degli attori alla percezione delle suddette somme, ed ha concluso, pertanto, per la manifesta infondatezza della questione;

che è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione, attesa la differenza esistente tra i due trattamenti;

Considerato che effettivamente le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate, essendo la pensione cosa diversa dalla integrazione salariale;

che non sussiste nemmeno la dedotta mancata assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita poiché i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per rimediare agli effetti della disoccupazione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.