Ordinanza n. 195 del 1991

 

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ORDINANZA N. 195

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Boehme Ingo, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Boehme Ingo, imputato del reato di "mancanza alla chiamata" di cui all'art. 151 del codice penale militare di pace, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 7 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 151 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974, e cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva;

Considerato che questa Corte, con ordinanze nn. 83 e 90 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione;

che nell'ordinanza di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi che possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.