Ordinanza n. 185 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 185

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli mponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), promossi con n. 7 ordinanze emesse dal Tribunale di Cagliari, iscritte rispettivamente ai nn. 675, 676, 677, 678, 679, 680 e 695 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 44 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di più procedimenti penali, instaurati a carico di sostituti di imposta per il reato di mancato versamento all'Erario delle ritenute operate sulle somme erogate ai dipendenti, il Tribunale di Cagliari, con ordinanze di identico contenuto, emesse il 2 luglio (reg. ord. nn. 675, 676, 677, 678 e 695 del 1990), il 7 luglio (reg. ord. n. 679 del 1990) e il 9 luglio 1990 (reg. ord. n. 680 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fische e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito con modificazioni nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo parte dalla considerazione che il citato art. 21 aveva previsto, come termine ultimo per la presentazione da parte dei sostituti d'imposta dell'istanza diretta alla definizione delle violazioni tributarie ivi considerate, la data erroneamente indicata nel "31 novembre 1989", senza che fosse così consentito di stabilire a quale data il legislatore intendesse riferirsi, potendo quest'indicazione normativa prestarsi a più interpretazioni;

che lo stesso giudice, ricorda che l'art. 2, ultimo comma, del decreto di amnistia n. 75 del 1990, prendendo atto dell'errore, aveva stabilito che "in conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989.. .. .. si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989", e che, così facendo, la norma ha introdotto irragionevolmente un termine quando questo era ormai decorso, favorendo in modo ingiustificato coloro che avevano presentato l'istanza di definizione nel mese di dicembre (e quindi originariamente in ritardo), rispetto a coloro che avevano omesso di proporre l'istanza in parola, ritenendo ormai scaduto il relativo termine di presentazione;

che, inoltre, la disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente per quei contribuenti - sostituti d'imposta che, come nella specie, hanno interamente adempiuto i propri debiti nei confronti dell'Erario;

che, quindi, la rilevanza della questione sarebbe, sempre ad avviso del giudice a quo, determinata dalla considerazione che una pronuncia della Corte, demolitoria delle norme denunciate nella parte in cui prevedono il termine di scadenza della proposizione della detta istanza, consentirebbe agli imputati di servirsi della procedura dettata dalla legge n. 154 del 1989, per godere della causa estintiva ivi prevista;

che in tutti i giudizi (eccettuato quello iscritto al reg. ord. n. 676 del 1990) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la manifesta inammissibilità della questione, sia in quanto tendente alla riapertura sine die del termine di proposizione dell'istanza di definizione - termine che invece il legislatore discrezionalmente ha ritenuto di ancorare dapprima al 30 novembre 1989 e quindi al 31 dicembre 1989 - sia per difetto della rilevanza, non avendo gli imputati nei giudizi a quibus presentato alcuna istanza di definizione, sia pure tardiva.

Considerato, in punto di fatto, che alla correzione dell'errore, contenuto nell'art. 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 prima della sua conversione in legge, si era provveduto con "avviso di rettifica" riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1989;

che la questione, per come è prospettata, comporterebbe una decisione con la quale la Corte dovrebbe, nella sostanza, riaprire i termini per la presentazione delle istanze di definizione di talune violazioni tributarie o fissare un nuovo termine di decadenza, così interferendo nelle scelte discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore;

che quindi la questione, in accoglimento della prima eccezione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, ultimo comma, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia) e 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fische e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.