Sentenza n. 177 del 1991

 

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SENTENZA N. 177

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. b), del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1990 dal Pretore di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Baioni Romano e Ministero della Sanità ed altri iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Baioni Romano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avvocato Giovanni Angelozzi per Baioni Romano e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento della "quota di partecipazione alla spesa sanitaria" (c.d. ticket), promosso da un titolare di pensione di invalidità non avente ancora raggiunta l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di Ravenna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, nella parte in cui non comprende, tra i beneficiari dell'esenzione dal ticket sanitario, i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito ivi previsti, non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata determinerebbe un'irrazionale disparità di trattamento tra i titolari di pensioni di vecchiaia che non superino un certo reddito e i titolari di pensione di invalidità, egualmente al di sotto del medesimo reddito, entrambi, a prescindere dall'età, nella condizione di ricorrere a frequenti prestazioni sanitarie, inabili ad un proficuo lavoro e quindi non in grado di integrare le proprie modeste entrate. Cosicché, in presenza di situazioni sostanzialmente uguali, il cardine del differente trattamento sarebbe costituito dal raggiungimento o meno dell'età pensionabile, di per sé non sufficiente a giustificare la scelta operata dal legislatore.

2. - Si è costituita la parte privata, aderendo alle tesi dell'ordinanza di rimessione e ponendo in evidenza, anche nella successiva memoria di udienza, che l'elemento su cui si fonderebbe il diverso trattamento, ovverosia l'età, esula da ogni profilo reddituale ed anzi potrebbe determinare situazioni assurde, quale quella di soggetti ultrasessantenni, titolari di una minore contribuzione assicurativa, che potrebbero godere dell'esenzione, e quella di titolari di una più consistente posizione contributiva, che ne resterebbero esclusi in ragione dell'età, pur coincidendo i rimanenti requisiti.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rilevando la infondatezza della questione. All'uopo ha precisato che la pensione di vecchiaia ha per presupposto logico una presunzione di inabilità permanente al lavoro, mentre la pensione di invalidità può essere conseguita pur se residui una ridotta capacità lavorativa che consenta al titolare di integrare il proprio reddito. Diverse essendo, perciò, le situazioni considerate, non potrebbe fondatamente ritenersi che la norma impugnata abbia violato il principio di eguaglianza.

In più, l'art. 3, terzo comma, della stessa legge prevede anche per i titolari di pensioni di invalidità, il riconoscimento, con apposito decreto ministeriale, di malattie invalidanti che, a prescindere dal raggiungimento dell'età pensionabile del soggetto colpito, danno titolo all'esenzione dal ticket in relazione ai farmaci e alle prestazioni correlate a tali forme morbose, proprio nel presupposto che tali malattie, per loro natura o gravità, non consentono alcuna attività lavorativa, mentre comportano cure particolarmente assidue e costose.

Disposizione legislativa, quella richiamata, cui è stata data attuazione con il decreto del Ministro della Sanità 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1989 n. 192.

 

Considerato in diritto

 

1. - È stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma lett. b) del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui non comprende fra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie ("tickets") anche i titolari di pensione di invalidità che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti in tale disposizione, non abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo.

2. - Da quel che risulta dall'ordinanza di rimessione, la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente per oggetto la pretesa del ricorrente, titolare di pensione di invalidità, ma non avente ancora l'età prevista per la pensione di vecchiaia che, in base alla norma denunciata, costituisce il presupposto, per i titolari di pensione di invalidità, onde ottenere l'esenzione da detta quota di partecipazione. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio è intervenuto il decreto del Ministro della sanità in data 1° febbraio 1991 che, all'art. 6, ha modificato il regime delle esenzioni per varie categorie di invalidi, con possibile incidenza sulla pretesa avanzata da colui che ha promosso il giudizio a quo.

Si ravvisa pertanto l'opportunità della restituzione degli atti al giudice della rimessione per un riesame della controversia alla luce dello ius superveniens.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ravenna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.