ORDINANZA N. 170
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 ("Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari"), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Arezzo sul ricorso proposto da S.r.l. Faralli Elio contro Prefettura di Arezzo iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 5 - prima serie speciale - dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza in data 13 novembre 1990 il Pretore di Arezzo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost. - degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui consentono alle imprese che esportano prodotti italiani nei paesi della C.E.E. di derogare alle prescrizioni limitative degli ingredienti consentiti per la produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e viceversa prevedono un divieto (non derogabile) di importazione degli stessi prodotti dai paesi della C.E.E.; tale normativa nazionale - assume il giudice rimettente - sarebbe contrastante con gli artt. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) potendo in essa identificarsi una misura di effetto equivalente ad una (non consentita) restrizione all'importazione tra Stati membri della C.E.E.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione essendo l'ordinanza del giudice a quo assolutamente mancante di motivazione sulla rilevanza e non risultando in particolare se, nella specie, si tratti di prodotti importati, o meno, da altri Stati membri della Comunità economica europea; nel merito l'Avvocatura generale ritiene inammissibile la questione sollevata atteso che l'eventuale contrasto tra normativa comunitaria e normativa nazionale non si pone in termini di incostituzionalità di quest'ultima.
Considerato che il giudice rimettente ha omesso qualsiasi motivazione sul punto della rilevanza della questione incidentale di costituzionalità, pretermettendo finanche di indicare se il giudizio in corso avesse, o meno, ad oggetto merci di provenienza dai paesi della Comunità economica europea, violando in tal modo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., ex plurimis, ord. 416 del 1987);
che comunque - dopo l'assetto che la giurisprudenza di questa Corte ha dato al problema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 - deve conseguentemente ritenersi inammissibile (in tal senso v. ord. nn. 274 e 275 del 1986) la questione di illegittimità costituzionale della legge nazionale per contrasto con la normativa comunitaria dovendo il giudice nazionale - ove ritenga che la fattispecie sottoposta alla sua cognizione sia ricompresa nella materia comunitaria - procedere alla diretta applicazione di quest'ultima normativa (e segnatamente, nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.