ORDINANZA N. 169
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma quarto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano Angelo, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione promosso da Angelo Maurano, minorenne condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e per essa detenuto - che richiedeva la propria immediata scarcerazione per avere già completamente scontato la pena inflittagli, in relazione all'intervenuta applicazione della "permanenza in casa", non computabile peraltro nella determinazione della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) -, l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10 luglio 1990, ha disposto la scarcerazione del condannato ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma - nella parte in cui considera stato di custodia cautelare la permanenza in casa del minorenne "ai soli fini del computo della durata massima della misura" - per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, in riferimento agli artt. 284, quinto comma, e 657, primo comma, c.p.p., i quali considerano gli "arresti domiciliari", misura cautelare cui sarebbe assimilabile quella della "permanenza in casa", come computabile nella anzidetta determinazione;
che ad avviso dell'autorità remittente, attesa l'omologia sussistente fra gli arresti domiciliari per l'imputato adulto e la permanenza in casa per i minori, la norma denunciata, nel considerare la permanenza in casa "custodia cautelare ai soli fini del computo della misura" - diversamente da quanto previsto per gli arresti domiciliari, computati nella pena detentiva (artt. 284, 657 c.p.p.) -, riserva al minorenne un trattamento incomprensibile, illogico e gravemente differenziato, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che essa si pone altresì in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, in quanto "l'inutilizzabilità del periodo di tempo della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in misura aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio "supplemento di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stato emanato il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante "Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate", il quale, all'art. 41, ha sostituito il quarto comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988 con il seguente: "4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'art. 657 del codice di procedura penale";
che spetta quindi al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale dei minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.