ORDINANZA N. 162
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel ricorso proposto da Kossler Josef contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del provvedimento di revoca di una autorizzazione provvisoria a derivare acqua pubblica, disposta dal Presidente della Giunta della Provincia di Bolzano, in qualità di preposto all'ufficio competente, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui condiziona l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale alla definitività del provvedimento amministrativo, così determinandosi una diversità di disciplina rispetto al generale sistema di giustizia amministrativa, qual'è derivato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con la quale è venuta meno la regola della definitività dell'atto amministrativo come condizione per la proposizione del ricorso giurisdizionale;
che, sempre ad avviso del giudice rimettente, nessuna ragione giustifica la diversità di trattamento così determinatasi, che anzi vi sarebbe una inammissibile sospensione della tutela giurisdizionale ed il giudice delle acque verrebbe ad assumere una "specialità" nuova non compatibile con i principi costituzionali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 42 del 1991) l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;
che, pertanto, la questione ora sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.