Ordinanza n. 151 del 1991

 

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ORDINANZA N. 151

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 549 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Orvieto nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Orvieto, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto di archiviazione in un procedimento a carico di ignoti, imputati del delitto di falso in assegno - premesso che non era "stata svolta alcuna indagine, constando il relativo fascicolo processuale del solo protesto, elevato perché trattavasi "di titolo rubato come da denuncia" e con "firma non conforme a quella depositata" - ha, con ordinanza dell'8 novembre 1990, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, richiamato per il procedimento pretorile dall'art. 549 dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, il G.I.P. presso la Pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al P.M., fissando il termine indispensabile per il loro compimento";

e che il giudice a quo fonda il suo sospetto di illegittimità, in primo luogo, sulla sentenza n. 445 del 1990 con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per un verso, dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e, per un altro verso, dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione pronunciata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento, una procedura non applicabile in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata per essere ignoto l'autore del reato, e, in secondo luogo, sulla diversità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale, non essendo riferibile il disposto dell'art. 409, primo comma (recte: secondo comma), al procedimento davanti al pretore;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto che l'art. 415 del codice di procedura penale, dettato per il procedimento davanti al tribunale, trovi applicazione anche nel procedimento davanti al pretore, in forza dell'art. 549 dello stesso codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII o in altre disposizioni, l'osservanza delle norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili;

che, con sentenza n. 409 del 1990, non ricordata dall'ordinanza di rimessione, questa Corte, dichiarando non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata per la parte ove non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti autori del reato", ha fondato la sua statuizione su una "possibile interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una persona già individuata";

che, peraltro, la Corte, con sentenza n. 445 del 1990, ricordata dal giudice a quo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento;

che in conseguenza delle due pronunce ora ricordate appare chiaro che l'art. 415 del codice di procedura penale deve essere interpretato, in forza del richiamo contenuto nell'art. 549 dello stesso codice, nel senso che sia consentito al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, richiesto del decreto di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, se ritiene necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento;

e che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, in quanto richiamato dall'art. 549 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Orvieto con ordinanza dell'8 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.