ORDINANZA N. 150
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233, comma secondo, del testo delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Fattor Mauro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Ferretti Egon, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con tre ordinanze identiche, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della stampa);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei presenti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernendo la medesima, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 68 del 1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.