Ordinanza n. 147 del 1991

 

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ORDINANZA N. 147

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                          “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cannavò Claudio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'intervento del giudice nella scelta del rito abbreviato, richiesto dalla difesa ed impedito dal dissenso del P.M.";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che medesima questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice";

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.