Sentenza n. 143 del 1991

 

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SENTENZA N. 143

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Ciaramella Gianni contro U.S.L. n. 53 di Crema ed altra, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Miglio Giannino contro C.R.C. di Milano ed altri, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 17 luglio 1990 dal T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Iannella Pellegrino contro U.S.L. n. 5 di Benevento ed altra, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;

4) ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Branca Salvatore contro U.S.L. n. 36 di Catania, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Iannella Pellegrino, di Branca Salvatore e della U.S.L. n. 36 di Catania nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Antonio Funari per Iannella Pellegrino, l'avv. Salvatore Mauceri per Branca Salvatore, l'avv. Michele Alì per la U.S.L. n. 36 di Catania e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da Ciaramella Gianni per impugnare la deliberazione con la quale la U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97, primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità; limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori; impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo sviluppo della relativa progressione economica di attività, né consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con eventuali riscatti.

2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione staccata di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da Miglio Giannino, primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione.

4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso da Iannella Pellegrino, primario analista di ruolo presso la U.S.L. n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso da Branca Salvatore, dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria di base, nei confronti della medesima U.S.L.

Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite, estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale della scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello Stato.

La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti private. Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di Catania.

5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.

5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.

 

Considerato in diritto

 

1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali.

Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché gli artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita nella vecchiaia.

Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708 del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736 del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more del giudizio è stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento del massimo della pensione.

Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.