ORDINANZA N. 139
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Arnaudo Pietro, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Gramaglia Federico, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze di identico tenore emesse entrambe il 9 ottobre 1990 nel corso di giudizi aventi ad oggetto l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi radioelettrici di debole potenza, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la parificazione, ritenuta arbitraria, nel trattamento sanzionatorio dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a concessione ovvero - come nella specie - ad autorizzazione (questi ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che dalle ordinanze non appare che il giudice rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla loro emanazione, la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il previgente regime sanzionatorio, differenziando tra impianti radioelettrici - tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad autorizzazione in base alla predetta sentenza - e impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione;
che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua della nuova normativa;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.