Ordinanza n. 137 del 1991

 

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ORDINANZA N. 137

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma negli atti relativi a fornitura di cacciamine alla Marina Militare da parte della ditta Intermarine, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice per le indagini preliminari, di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata ai sensi dell'art. 415, ovvero dell'art. 408 ma senza previa identificazione delle persone cui la notitia criminis sarebbe attribuibile, possa indicare al pubblico ministero le indagini da compiere ai fini di tale identificazione;

che la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale è ravvisata dal giudice rimettente nella circostanza che, pur non potendosi definire infondata la notitia criminis in riferimento ad uno almeno dei reati ipotizzabili e pur essendo facilmente identificabili le persone cui esso sarebbe attribuibile, l'inapplicabilità all'ipotesi di cui all'art. 415 (archiviazione per essere ignoti gli autori del reato) delle disposizioni di cui all'art. 409 lo obblighi all'archiviazione, dato che non gli consente di indicare al P.M. le indagini necessarie;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato", facendo leva su una "possibile interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di una persona già individuata";

che tra tali ulteriori indagini devono evidentemente ricomprendersi anche quelle volte all'identificazione della persona cui siano da attribuire i reati rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero;

che il precetto di cui all'art. 112 della Costituzione è da ritenere salvaguardato ove le norme impugnate, nel loro combinato disposto, vengano intese nel senso predetto.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 13 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.