Sentenza n. 131 del 1991

 

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SENTENZA N. 131

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella nel ricorso proposto da Salvini Giuseppe ed altra, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Biella, sul ricorso proposto da Salvini Giuseppe e Scarpulla Caterina, avverso la tassazione, ai fini dell'IRPEF, della plusvalenza derivante dalla vendita, nel quinquennio dall'acquisto, di un appartamento, qualificata dall'ufficio come operazione speculativa, con ordinanza emessa il 5 giugno 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, dell'art. 76, terzo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), secondo il quale si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente e dei familiari, se il tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni.

Osserva il giudice a quo che i ricorrenti negano la sussistenza dell'intento speculativo, in quanto avevano acquistato l'immobile per abitazione propria, ma avevano dovuto rivenderlo, per effettuare altro acquisto col medesimo scopo, non avendone potuto conseguire la disponibilità a causa della resistenza opposta dal conduttore.

Il relativo accertamento - prosegue il giudice a quo - è peraltro precluso dalla disposizione impugnata, che inibisce in modo assoluto la possibilità di fornire la prova contraria al presunto intento speculativo, vietandola quindi anche nel caso, prospettato nella specie, in cui l'utilizzazione personale dell'immobile sia stata impedita da cause di forza maggiore o da eventi che risultino oggettivamente non determinati o voluti dall'acquirente.

Sotto tale aspetto si evidenzia peraltro - ad avviso del giudice remittente - contrasto con la legislazione volta ad incentivare ed agevolare l'acquisto della prima casa (legge 22 aprile 1982, n. 168) e con il dettato degli articoli della Costituzione sopra menzionati.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Deduce l'interveniente che l'ordinanza pone in dubbio non tanto la legittimità della specifica norma in esame, quanto il generale potere del legislatore di porre delle presunzioni assolute in materia fiscale, sul quale, peraltro, la Corte costituzionale si è più volte espressa in senso positivo.

 

Considerato in diritto

 

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, con particolare riguardo al n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella parte in cui stabilisce che, in ordine alla tassazione delle plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa, si considerano fatti con fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati all'utilizzazione personale intervenuti nel quinquennio, senza possibilità di provare l'assenza dei fini stessi, neppure in ipotesi di mancata utilizzazione personale dovute a forza maggiore e comunque a causa non imputabile all'agente.

Secondo il giudice a quo - davanti al quale si assumeva che l'immobile oggetto delle indicate operazioni era stato acquistato ad uso personale, ed era stato venduto, di fronte all'impossibilità di destinarlo a tale uso per la resistenza opposta dal conduttore, al fine di procurarsi altro immobile da destinare all'uso stesso, fruendo dei benefici previsti dalla legislazione incentivatrice dell'acquisto della prima casa nel frattempo intervenuta (legge 22 aprile 1982, n. 168) - la norma impugnata, ponendo una presunzione assoluta di fine speculativo ed escludendo la prova contraria anche in casi come quello dedotto, sarebbe in contrasto, oltre che con la legislazione anzidetta, con gli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Non è il caso di indugiare sulla inconsistenza della censura riferita alla violazione di norme dirette ad agevolare l'acquisto della "prima casa" e attraverso queste - tale sembra essere la costruzione del giudice a quo - della garanzia costituzionale della proprietà. A parte che il precetto costituzionale da invocare sarebbe stato, semmai, l'art. 47, secondo comma, della Costituzione, non vi è alcun rapporto diretto, sul piano normativo, fra l'area di interessi cui si riferisce la norma impugnata e quella protetta dalla garanzia costituzionale della proprietà o dalla promozione costituzionale dell'accesso alla proprietà dell'abitazione (l'impossibilità di provare l'assenza di intento speculativo ai fini della tassazione delle plusvalenze non è necessariamente connessa con l'impossibilità di perseguire il fine di accedere alla proprietà o alla proprietà dell'abitazione).

Quanto alle altre due censure, quella riferita all'art. 3 della Costituzione, deve ritenersi, come si può desumere anche dalla mancanza di un tertium comparationis, prospettata sotto il profilo della ragionevolezza della misura esclusiva della prova contraria: con che, anche per quanto sarà detto appresso, essa appare correlata con quella, centrale, riferita alla violazione, da parte della detta misura, dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Passando, dunque, a esaminare congiuntamente le due censure, è da precisare anzitutto che l'esclusione della prova di assenza di intento speculativo nelle operazioni economiche (acquisto e vendita) collegate sotto tale segno dalla norma impugnata non dà vita a una presunzione juris et de jure, ma si sostanzia di una tipizzazione legale di due comportamenti (le operazioni rispettivamente di acquisto e di vendita del medesimo bene), che, in quanto si succedono entro un dato lasso di tempo, sono considerati come un comportamento complessivo unificato dall'intento speculativo, e in quanto tale assunto, sempre secondo una valutazione legale, come causa qualificante la produzione di una plusvalenza tassabile, non ricorrendo l'ipotesi del reddito d'impresa, come reddito personale.

Ciò posto, non ha senso denunciare quale violazione del diritto di difesa l'esclusione della prova diretta a dimostrare l'assenza, nel caso concreto, dell'intento speculativo. Tipizzazioni, qualificazioni, valutazioni legali come quelle suindicate possono bensì essere censurate sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza, contestandosi che esse trovino rispondenza nella situazione socio-economica in riferimento alla quale sono formulate ai fini perseguiti dalla legge, o che esse, o le misure sulla base di esse adottate, siano congrue rispetto a tali fini.

Sennonché nessun rilievo specifico sul punto (cioè in ordine all'effettiva ricorrenza della situazione socio-economica di riferimento o alla congruità delle tipizzazioni, qualificazioni, valutazioni, o delle conseguenti misure nel senso dianzi indicato) ha prospettato l'ordinanza di rimessione, malgrado il richiamo all'art. 3 della Costituzione, richiamo che rimane pertanto generico e inidoneo a dar corpo a una censura apprezzabile.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.