Ordinanza n.129 del 1991

 

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ORDINANZA N. 129

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                      Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                               Giudice

Dott. Francesco GRECO                                               “

Prof. Gabriele PESCATORE                                         “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                  “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                             “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                   “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                     “

Avv. Mauro FERRI                                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                  “

Prof. Enzo CHELI                                                         “

Dott. Renato GRANATA                                              “

Prof. Giuliano VASSALLI                                            “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello stesso codice promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra s.n.c. Scatolificio Mosca e I.N.P.S. iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello, promosso con ricorso depositato il 17 gennaio 1990, contro una sentenza del Pretore di Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 dicembre 1988 e non notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza 23 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui prevede che il termine di un anno per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del deposito (avvenuta, nella specie, il 17 gennaio 1989);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S. (appellato) chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza;

Considerato che la questione, già sollevata dal medesimo Tribunale con ordinanza di identico tenore in data 24 gennaio 1990, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 584 del 1990, in quanto mira a una sentenza modificativa del sistema normativo eccedente i poteri di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.