ORDINANZA N. 122
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, nel testo modificato dall'art. 11 della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1990 dal Pretore di Rovigo nel procedimento penale a carico di Angiolino Grillini, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella Camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Angiolino Grillini, imputato del reato di cui all'articolo 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), per aver effettuato fasi di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi mediante procedimento di depurazione e successivo sversamento in acque superficiali e per aver provveduto al loro stoccaggio provvisorio in vasca all'interno dello stabilimento senza le prescritte autorizzazioni, il Pretore di Rovigo, con ordinanza del 30 agosto 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), come modificato dalla legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove normeper la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente");
che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata, la quale classifica come impianti di prima categoria gli impianti di depurazione di rifiuti tossico-nocivi che scaricano in acqua il prodotto del procedimento di depurazione, è rilevante nell'ambito del giudizio a quo, in quanto renderebbe lecita, almeno in parte, la condotta incriminata;
che, così interpretata, tale disposizione violerebbe sia l'art. 117 della Costituzione (per aver disciplinato, nell'ambito di una potestà attuativa, la materia degli scarichi di rifiuti tossico-nocivi in contrasto con i principi ispiratori del d.P.R. n. 915 del 1982), sia gli artt. 10 e 11 della Costituzione (per non aver rispettato norme statali adottate in attuazione di direttive comunitarie), sia, infine, l'art. 25 della Costituzione (per aver inciso sulla configurazione di un precetto penale fissato da una legge statale);
che tali sospetti di incostituzionalità sono basati dal giudice a quo essenzialmente sulla premessa che la disposizione impugnata regola una materia esclusivamente soggetta al d.P.R. n. 915 del 1982 (smaltimento dei rifiuti), e non già alla legge 16 maggio 1976, n. 319, dal momento che le disposizioni di quest'ultima in tema di scarico e sversamento in acqua sarebbero derogate, nel caso di rifiuti tossico-nocivi, dal suddetto d.P.R. n. 915 del 1982;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta la Regione Veneto, per chiedere una pronunzia di non fondatezza della questione in esame, contestando principalmente la premessa interpretativa da cui muove il Pretore di Rovigo ed affermando, per contro, che anche in materia di rifiuti tossico-nocivi, quando l'attività di smaltimento si conclude con il versamento in acqua, dovrebbero trovare applicazione le disposizioni della legge n. 319 del 1976, e non già quelle del d.P.R. n. 915 del 1982, e che, peraltro, nell'ambito della disciplina statale così individuata, la potestà legislativa regionale esplicatasi con l'emanazione della disposizione impugnata sarebbe rispettosa delle competenze e dei limiti costituzionalmente fissati, anche con riferimento all'art. 6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Considerato che l'impugnato art. 35, primo comma, lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985 n. 33, così come modificato dalla legge della stessa Regione del 19 aprile 1990 n. 28, classifica quali impianti di prima categoria - sottoposti, come tali, al particolare regime amministrativo contenuto negli artt. da 36 a 48 della precedente legge regionale n. 33 del 1985 (peraltro non impugnati nel presente giudizio) - "gli impianti di depurazione degli insediamenti produttivi che scaricano direttamente in acque superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate nelle tabelle allegate al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2., tab. 1.1-1.2, della delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984";
che, pertanto, la disposizione impugnata contiene una norma meramente classificatoria, che nel caso, non essendo in alcun modo diretta a porre o a integrare la disciplina sulla condotta concernente le varie fasi di smaltimento dei rifiuti, non può avere la minima incidenza sul precetto penale applicabile nel giudizio a quo;
che, per tale ragione, la disposizione oggetto della questione di costituzionalità in esame manifestamente difetta di rilevanza rispetto al giudizio a quo, tanto che da essa, in sé considerata, non può affatto desumersi l'esistenza di un qualsiasi regime autorizzatorio suscettibile di rendere lecita, ancorché in parte, la condotta contestata all'imputato nel corso del giudizio penale promosso dal Pretore di Rovigo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 35, primo comma, lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela dell'ambiente), come modificata dalla legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), sollevata dal Pretore di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 10, 11, 25 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.