Ordinanza n. 110 del 1991

 

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ORDINANZA N. 110

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

prof. Vincenzo CAIANIELLO                                        “

avv. Mauro FERRI                                                            “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 settembre 1990 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Barazza Flavio, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1990 dalla Corte di Assise di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Avolio Antonio, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Trieste, con ordinanza emessa il 20 settembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 438 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero di motivare il proprio dissenso";

che medesima questione è stata sollevata anche dalla Corte di assise di Catanzaro, con ordinanza emessa l'8 ottobre 1990, ed estesa agli artt. 440 e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni dal contenuto sostanzialmente identico e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 458, primo e secondo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, citato;

che di conseguenza le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 440, e 458, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questioni sollevate dalla Corte di appello di Trieste e dalla Corte di assise di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI, Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.