Ordinanza n. 109 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 109

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANELLO                                         “

Avv. Mauro FERRI                                                          “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Sambataro Rosario Felice, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanze emesse il 4 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali a carico di Adamo Gaetano e Vavassori Bruno, iscritte ai nn. 703 e 704 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 16 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale: "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba motivare il diniego del consenso all'instaurazione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato al Giudice per le indagini preliminari che ha emesso decreto di giudizio immediato";

che medesima questione è stata sollevata, con due ordinanze emesse il 4 ottobre 1990, anche dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, tanto nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni, quanto nella parte in cui non prevede che il giudice, allorché, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

che di conseguenza la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; questione sollevata dalla Corte di cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO  - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.