Ordinanza n. 107 del 1991

 

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ORDINANZA N. 107

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 dal Pretore di Messina - Sezione distaccata di Francavilla di Sicilia nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo ed altro, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia, con ordinanza emessa l'11 giugno 1990 nel procedimento penale a carico di Puglisi Carmelo e altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 101, secondo comma della Costituzione, dell'art. 444 c.p.p., in quanto subordina la determinazione della pena alla volontà delle parti anziché a quella della legge penale incriminatrice; con la conseguenza che lo stesso art. 444 c.p.p. "teoricamente" consentirebbe "la copertura di eventuali responsabili di un qualsiasi reato simulatamente ascritto all'imputato nell'ipotesi in cui all'accertamento dei fatti può pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale";

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313; mentre la ulteriore doglianza è posta senza indicazione di parametri costituzionali di confronto e attiene palesemente a circostanze di fatto del tutto ininfluenti nel giudizio di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost., dal Vice pretore onorario di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe perché già dichiarata non fondata con la sentenza 26 giugno 1990, n. 313.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI – Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.