ORDINANZA N. 92
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 maggio 1990 dal Tribunale di Varese nel procedimento a carico di Tallachini Vittorio, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Tribunale di Varese nel procedimento a carico di Iannece Nicolina, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Varese, con due ordinanze dal contenuto sostanzialmente identico emesse il 14 maggio 1990 ed il 30 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, laddove prescrive che, "in assenza del consenso del p. m. nel termine fissato dal G.i.p., il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano un'identica questione e che i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti;
che, questa Corte, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di Varese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.