ORDINANZA N. 89
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 464, 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova nel processo penale a carico di Francesconi David, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese nel processo penale a carico di Coniglio Giuseppe, iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova - chiamato ad emettere il decreto di citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione ad opera del Pubblico ministero del consenso alla richiesta di giudizio abbreviato che era stata avanzata dall'imputato opponente al decreto penale di condanna - ha, con ordinanza del 30 marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 102 e 107 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 464, 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, "nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, nel negare il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato 'allo stato degli atti' sia tenuto a motivarlo e "nella parte in cui, conseguentemente, non è consentito al giudice, a dibattimento concluso, di poter ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e di poter applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata nell'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale";
e che il Giudice per le indagini presso la Pretura circondariale di Termini Imerese - chiamato ad emettere anch'esso decreto di citazione a giudizio immediato in conseguenza della mancata prestazione del consenso da parte del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato che aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna - ha, con ordinanza del 5 giugno 1990, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui il menzionato articolo del c.p.p. non prevede l'obbligo per il p.m. di motivare il proprio dissenso alla definizione dell'opposizione a decreto penale di condanna con il rito abbreviato e nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso, al fine di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p.";
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata, in via preliminare, inammissibile e, in subordine, non fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o analoghe e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte con sentenza n. 81 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice, nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
che, di conseguenza, le questioni qui proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciare le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 dello stesso codice, questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova con ordinanza del 30 marzo 1990 e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Termini Imerese con ordinanza del 5 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.