ORDINANZA N. 86
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1990 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel processo per concessione di liberazione anticipata nei confronti di La Greca Sebastiano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione pendente davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, il Magistrato di sorveglianza di Pisa, "delegato" - nonostante l'interessato avesse richiesto di essere sentito dall'autorità procedente - ad assumere le dichiarazioni di un detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale di Pisa, ha, con ordinanza del 14 settembre 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui "dispone relativamente al procedimento di esecuzione (applicabile nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi all'atto di intervento depositato per una questione "del tutto identica" sollevata dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989 (r.o. n. 660 del 1989), questione decisa da questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità con ordinanza n. 207 del 1990;
Considerato che con tale ordinanza è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che, nell'ambito del procedimento per la revoca della semilibertà, non può essere sollevata questione di legittimità costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a decidere, delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di un detenuto sottoposto al suddetto procedimento, in quanto tale magistrato è privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando, nella specie, una funzione acquisitiva di elementi utili per la decisione;
che a tale statuizione il Giudice a quo obietta che "Sotto un profilo più generale, riconoscere come questione rilevante solo quella che condiziona direttamente la decisione conclusiva della causa in quel grado del giudizio, significa non tener sufficientemente conto del dinamismo progressivo del processo, realizzantesi di regola attraverso una serie di atti reciprocamente collegati", con la conseguenza che "legittimata ad adire la Corte Costituzionale non potrà non essere, accanto al giudice competente a pronunciare nel merito, ogni autorità giurisdizionale competente a porre in essere uno degli atti preliminari che conducono a tale pronuncia, ove la questione insorta attenga alla fase assegnata alla competenza di questa autorità giurisdizionale, e la mancata soluzione della stessa blocchi l'ulteriore, regolare corso del processo";
che, tuttavia, la norma denunciata, con la quale si impone al magistrato di sorveglianza del luogo di pena, se a ciò delegato dal giudice dell'esecuzione, di assumere le dichiarazioni del detenuto interessato, non conferisce allo stesso magistrato di sorveglianza alcun potere decisorio, cosicché, nell'ambito del procedimento di esecuzione, l'attività di tale magistrato di sorveglianza è meramente strumentale, spettando ogni potere decisorio al giudice delegante;
che non vi è, perciò, motivo di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, che non riconosce ad organi giurisdizionali investiti di funzioni di carattere meramente strumentale la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale;
che, pertanto, anche la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 14 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.