ORDINANZA N. 67
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 ("Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro"), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia Maria Teresa contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi dalla Signora Maria Teresa Floridia per l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione del tesoro, nell'inquadrarla nella posizione di Vice Direttore - 8ª qualifica funzionale ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 890, le riconosceva l'operatività della nomina agli effetti giuridici ed economici solo dall'8 gennaio 1987, il T.A.R. della Liguria, con ordinanza del 9 novembre 1989, pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata, nella parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro alle condizioni ivi indicate abbiano decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio 1972;
Considerato che, con interpretazione autentica nel senso propugnato dal giudice remittente, l'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 238 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro"), ha precisato che i benefici dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente affinché valuti la rilevanza della questione alla stregua della legge sopravvenuta;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Regione Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.