ORDINANZA N. 66
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende punibili fattispecie di abuso innominato (di offensività penale meno grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di offensività penale più grave), in relazione al trattamento punitivo dei reati già qualificati dal codice penale come abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio;
Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione;
che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.