ORDINANZA N.39
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORAZZANTI “
Prof. Giuseppe BORSELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Compagnone Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale penale di Forlì ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), "nella parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento, di impossibilità di effettuare il versamento nel termine da tale norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che all'imputato nel giudizio a quo è stato contestato il reato di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver omesso il versamento delle ritenute fiscali dal febbraio all'ottobre 1984 e che lo stesso è stato dichiarato fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale fino all'aprile 1985);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, si è data diversa configurazione alle ipotesi di reato di cui al citato art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
che l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione dei periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art. 3 ha efficacia retroattiva;
che l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in caso di rateizzazione", per documentata istanza dell'interessato, fino alla scadenza del versamento rateale", onde consentire la regolarizzazione;
che si rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.