Ordinanza n. 34 del 1991

 

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ORDINANZA N.34

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                  Presidente

Prof. Ettore GALLO                                       Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                 “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                          “

Dott. Francesco GRECO                                    “

Prof. Gabriele PESCATORE                              “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                       “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                  “

Prof. Antonio BALDASSARRE                        “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                          “

Avv. Mauro FERRI                                             “

Prof. Luigi MENGONI                                       “

Prof. Enzo CHELI                                              “

Dott. Renato GRANATA                                   “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Craparotta Mirella ed altri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1990 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due ordinanze emesse nel corso di distinti procedimenti penali dal Tribunale di Bologna, rispettivamente, l'8 maggio 1990 e il 16 maggio 1990, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, nella parte in cui subordina l'applicazione della riduzione di pena, prevista per il rito abbreviato, ad una circostanza meramente processuale, quale la decidibilità del giudizio allo stato degli atti, non riferibile, come tale, ad alcuna valutazione circa la responsabilità penale o il comportamento processuale dell'imputato;

che, ad avviso del giudice a quo, la predetta incostituzionalità deriverebbe dal rilievo che si verrebbero a produrre effetti sostanziali differenziati, concernenti la riduzione, o meno, della pena, che non sono in relazione al diverso grado di responsabilità penale degli imputati, bensì dipendono da un presupposto processuale, legato all'attività istruttoria compiuta dall'autorità giudiziaria inquirente e, quindi, indipendente dal comportamento dell'imputato;

che in ambedue i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, dal momento che questa concerne situazioni di fatto non comparabili ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

che l'identità delle questioni sollevate con le due ordinanze citate in epigrafe ne consente la riunione e la decisione in un unico giudizio;

Considerato che una questione analoga, riferita alle disposizioni degli artt. 442, secondo comma e 561, terzo comma, del codice di procedura penale, concernente il rito abbreviato dinanzi al pretore, è stata già decisa da questa Corte con la sentenza n. 284 del 1990, con la quale si è affermato che il condizionamento, nel rito abbreviato, della concessione dello sconto della pena alla sussistenza del presupposto puramente processuale della definibilità del giudizio allo stato degli atti non contrasta con l'art. 3 della Costituzione;

che, pur con riferimento alla questione sottoposta al presente giudizio, la scelta legislativa di attribuire rilevanza, anche agli effetti sostanziali della determinazione della pena in caso di condanna, a situazioni processuali, quali la decidibilità del giudizio allo stato degli atti, non contrasta con il principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento fra imputati, dal momento che la disparità del regime sanzionatorio conseguente all'esperimento, o meno, del rito abbreviato dipende da differenze relative a situazioni di fatto che non concernono posizioni giuridicamente omogenee e che, come tali, non sono suscettibili di comparazione ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

che tale scelta legislativa non viola l'art. 3 della Costituzione neppure sotto il profilo dell'irragionevolezza, dal momento che, come questa Corte ha affermato nella ricordata sentenza n. 284 del 1990, la decidibilità del giudizio allo stato degli atti rappresenta un connotato essenziale di quell'innovazione assolutamente originale costituita, appunto, dall'introduzione del rito abbreviato, la quale, per un verso, mira all'attuazione del più ampio disegno di superamento del grave e diffuso inconveniente rappresentato dall'eccessiva durata dei processi e, per altro verso, è subordinata all'iniziativa dell'imputato, il quale conseguentemente rinuncia alle maggiori possibilità di difesa offerte dal dibattimento e dal regime ordinario delle impugnazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 247 del testo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con le due ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -  Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.