ORDINANZA N.12
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente del 26 luglio 1990 (Direttive e criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano), in relazione al quale la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 ottobre 1990, depositato in cancelleria il 29 ottobre successivo ed iscritto al n. 35 del registro conflitti 1990.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990, con il quale sono state dettate le direttive e i criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;
che, a giudizio della Regione ricorrente, il decreto impugnato sarebbe privo di base legislativa e per ciò solo lesivo degli artt. 97 e 113 della Costituzione;che lo stesso decreto sarebbe comunque lesivo delle attribuzioni regionali in materia di istituzione di parchi e, in particolare, estenderebbe illegittimamente all'istituendo Parco nazionale dell'Arcipelago toscano la procedura prevista dalla delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988 per l'istituzione dei parchi nazionali specificamente indicati dall'art. 18, lett. c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, diversi da quello in esame;
che, inoltre, l'art. 2 del decreto, il quale prevede che dalla data di pubblicazione del decreto stesso decorre il termine di trenta giorni per la formulazione delle offerte tecnico economiche di cui alla tabella A2 della Sezione III dell'appendice A della citata delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988, sarebbe lesivo delle competenze regionali, in quanto renderebbe applicabili sia le norme relative alla individuazione dei soggetti, anche privati, interessati alla redazione del piano, sia quelle relative al finanziamento degli interventi di competenza di soggetti diversi dal Ministro dell'ambiente;
che, in considerazione della illegittimità dei criteri, delle direttive e delle modalità relative alla redazione del piano, la Regione Toscana chiede che venga sospesa l'efficacia del decreto impugnato onde prevenire la formazione di un piano illegittimo;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso;
che, con successiva memoria, l'Avvocatura dello Stato ha precisato che per la istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano è stata seguita, in considerazione della identità di ratio, la procedura prevista dalla delibera CIPE 5 agosto 1988 per la istituzione dei parchi nazionali espressamente indicati nell'art.18, lett. c), della legge n. 67 del 1988;
che la stessa Regione Toscana aveva partecipato alla Commissione paritetica, istituita ai sensi della Sezione III dell'Appendice A della delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988, la quale aveva formulato proposte per la perimetrazione e per l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia recepite dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1989;
che, anche ad avviso dell'Avvocatura, l'approvazione del piano del parco richiede l'intesa con la Regione ricorrente.
Considerato che la Regione Toscana ha chiesto la sospensione della operatività del decreto impugnato adducendo l'esigenza di evitare la <<formazione di un piano illegittimo, con sperpero di tempo e di denaro pubblico>>;
che, avuto riguardo ai contenuti del decreto impugnato (fissazione delle direttive e dei criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, nonché del termine per la presentazione al Ministero dell'ambiente delle offerte tecnico-economiche relative alle attività per la redazione del piano), deve ritenersi che dalla esecuzione del decreto stesso non discenda né la formazione né l'approvazione del piano del parco, le quali, tra l'altro, secondo la procedura disciplinata dalla delibera C.I.P.E. 5 agosto 1988 e secondo quanto riconosciuto dall'Avvocatura dello Stato, devono essere precedute dall'intesa con la Regione ricorrente;
che l'esecuzione dell'atto impugnato, comportando solo lo svolgimento di attività istruttorie e propedeutiche alla formazione del piano, non può determinare quel danno grave ed irreparabile che solo può giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito del ricorso indicato in epigrafe, respinge l'istanza presentata dalla Regione Toscana per la sospensione dell'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.