ORDINANZA N.591
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal T.A.R. del Lazio nei ricorsi riuniti proposti dal Comune di Rocca Pietore ed altra contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a serie speciale dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione del Comune di Canazei e della Regio ne Veneto, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Renato Valcanover e Fabio Lorenzoni per il Comune di Canazei, Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e Federico Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, in relazione ai ricorsi proposti dal Comune di Rocca Pietore e dalla Regione Veneto avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 - con il quale, in accoglimento della contestazione di confini promossa, ex art. 267 del regio- decreto 3 marzo 1934, n. 383, dal Comune di Canazei, appartenente alla Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti del Comune di Rocca Pietore, compreso nella Regione Veneto, erano stati modificati i confini tra i predetti Comuni e quindi anche i confini tra le suddette Regioni -, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 5 e 132 della Costituzione, dell'art. 267 del regio-decreto n. 383 del 1934, secondo il quale i ricorsi per contestazioni di confini tra comuni e province sono decisi con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato, prevedendosi inoltre, al secondo comma, che contro il provvedimento è ammesso ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
che, ad avviso del giudice a quo, l'attribuzione di tale potestà al Governo si risolve in una menomazione della garanzia del diritto delle regioni all'integrità territoriale, oggetto di particolare attenzione da parte della Costituzione, ed incide, inoltre, sui principi costituzionali in tema di autonomie locali;
che davanti a questa Corte si sono costituiti la Regione Veneto, il Comune di Canazei, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Trentino-Alto Adige, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
Considerato che la legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), ha disposto, all'art. 64, l'abrogazione del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, facendo specificamente salvi alcuni articoli, tra i quali non è compreso l'impugnato art. 267;
che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè riesamini, alla stregua del menzionato ius superveniens, la persistenza della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per il riesame del requisito della rilevanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.