ORDINANZA N.589
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1989 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel processo penale a carico di Della Gatta Luigi ed altri, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 31 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 247 e 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui < a norma dei richiamati articoli è consentita l'applicazione di alcuni riti alternativi introdotti dal n.c.p.p. (segnatamente il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti) anche per i procedimenti in corso soggetti alla regolamentazione di rito abrogata, soltanto nel caso in cui si versi nella fase delle formalità di apertura del dibattimento di 1° grado>;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili e, in subordine, non fondate.
Considerato che le questioni, già decise dalla Corte nel senso della non fondatezza (per l'art. 247, v. sentenza n. 277 del 1990) e della manifesta infondatezza (per l'art. 247, v. ordinanze nn. 361 del 1990, 421 del 1990 e 477 del 1990; per l'art. 248, v. ordinanze nn. 320 del 1990, 413 del 1990 e 420 del 1990), sono, nella specie, inammissibili, non risultando nè dall'ordinanza di rimessione nè dal fascicolo processuale che le parti abbiano richiesto uno dei riti semplificati previsti dai titoli I e II del libro sesto del codice di procedura penale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 31 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.