ORDINANZA N.575
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e S.r.l. Mac Due, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di costituzione di Pedrielli Tiziano;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Pedrielli Tiziano per ottenere il risarcimento dei danni per licenziamento, a suo giudizio illegittimo, operato nei di lui confronti dalla società Mac Due s.r.l. in data 29 settembre 1989, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 14 aprile 1990 (R.O. n. 488 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sia sotto il profilo della disparità di trattamento che si determinerebbe tra lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati in base al solo elemento accidentale della dimensione dell'impresa, sia sotto il profilo della mancata tutela della pari dignità sociale dei cittadini; b) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitandosi di fatto la libertà dei lavoratori privati di qualsiasi tutela contro licenziamenti ingiustificati, si impedirebbe il pieno sviluppo della loro personalità e la loro partecipazione, quanto meno, all'attività sindacale; c) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, perchè non è assicurata la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
che si è costituita la parte privata, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale.
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), che con l'art. 6, secondo comma, ha abrogato il primo comma dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966;
che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione sollevata, da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 28/12/90.